Lavoro intermittente: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Dopo l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nel avevamo parlato in Il lavoro intermittente: pubblicati i chiarimenti dell’INL dopo l’abrogazione del Regio decreto), anche il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, ha reso chiarimenti in relazione all’abrogazione del regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, in merito alla disciplina del lavoro intermittente.

In proposito, si è posto il problema se la citata legge possa avere comportato la contestuale abrogazione implicita del D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”. In linea con quanto ritenuto dall’INL, il Ministero ha confermato che la legge 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano effetto giuridico sulla fonte che le richiama.

Tale lettura – si legge nella circolare - appare in linea con la disciplina normativa e con la prassi amministrativa seguita dal Ministero non solo nella circolare n. 34/2010, ma anche nella risposta ad interpello 38/2011 dove si era già chiarita espressamente la natura materiale del rinvio.

In base a quanto sopra evidenziato, dunque, le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

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Maria Santina Panarella
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