Il lavoro intermittente: pubblicati i chiarimenti dell’INL dopo l’abrogazione del Regio decreto

L’INL è intervenuto a fornire alcuni chiarimenti in tema di lavoro intermittente dopo l’abrogazione del Regio decreto n. 2567/1923 (ne avevamo parlato in Lavoro intermittente: abrogato il Regio decreto contenente la tabella delle occupazioni discontinue).

Con nota del 10 luglio 2025, l’INL, nel rispondere alle richieste di chiarimento pervenute in argomento, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittentecon soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Il D.M. 23 ottobre 2004 ha poi stabilito che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”. 

Secondo l’INL, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio Legislativo, che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 9 luglio 2025, l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” sarebbe da considerarsi un rinvio meramente materiale.

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Maria Santina Panarella
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