La mera mancata applicazione delle Tabelle di Milano non costituisce di per sé un errore nell’ambito della liquidazione del danno non patrimoniale.
La Cassazione ha così deciso, in sintesi, l’impugnazione che era stata proposta da una signora, vittima di un sinistro stradale, che aveva chiesto la condanna dei conducenti coinvolti nel sinistro al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento di somme liquidate, senza applicare le tabelle di Milano, a titolo di danno biologico, danno morale, spese mediche, e danno patrimoniale da perdita di lavoro, e la sentenza era stata confermata in sede di appello. L’attrice aveva chiesto la riforma della sentenza territoriale per non aver i giudici di merito liquidato il danno non patrimoniale secondo le tabelle di Milano vigenti al momento della decisione. La Cassazione (ordinanza n. 16372 del 26 maggio 2026) ha ora rigettato il ricorso.
Dalla lettura della sentenza impugnata – si legge nell’ordinanza – risultava che, nel confermare la decisione di prime cure, la Corte d’Appello aveva rilevato che il giudice di primo grado aveva applicato le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma e, sulla base delle medesime, era pervenuto a riconoscere e a liquidare la personalizzazione del danno. Secondo la Cassazione, la motivazione resa dalla Corte territoriale era congrua e conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non deve essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Già in precedenti pronunce, la Corte aveva precisato che, in sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente di per sé ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola. In senso analogo, è stato affermato che, in tema di risarcimento del danno, l'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi non è in sé precluso purché “non si arrivi a risultanze che si pongano in ingiustificato contrasto con quelle che sarebbero derivate in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel range previsto dalle tabelle milanesi in uso all’epoca della decisione”.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la critica della ricorrente, sull’utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi, era rimasta su un piano del tutto generico e non consentiva di verificare se un pregiudizio, nei termini sopra indicati, si fosse effettivamente verificato.
La tesi della ricorrente non è stata condivisa neppure nella parte in cui aveva argomento in ordine al mancato riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa. Secondo la Suprema Corte, la ricorrente non si era confrontata con la motivazione della sentenza impugnata- che aveva confermato la decisione con cui il Tribunale aveva riconosciuto alla danneggiata trasportata la personalizzazione del danno, per l’effetto aumentando il punto tabellare di “base” – che, pertanto, risultava conforme al costante orientamento di legittimità, secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità”.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale si richiama anche T.U.N. e danno alla salute per sinistri verificatisi prima del D.P.R. 12/2025: la pronuncia della Cassazionenonché Il danno non patrimoniale per perdita di un congiunto deve essere liquidato con il sistema a punti.