La decisione della Corte di Cassazione è finalmente arrivata(sentenza n. 8630 pubblicata il 7 aprile 2026).
Pronunciando sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano (ne avevamo parlato in Liquidazione del danno alla salute per fatti antecedenti al D.P.R. n. 12 del 2025: il Giudice deve usare la Tabella milanese o la Tabella Unica Nazionale? Ammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.
La pronuncia ha così risolto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in un caso in cui il sinistro, nella specie da circolazione stradale, si è verificato prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.
In particolare, occorreva stabilire se, nel giudizio a quo, il criterio di riferimento dovesse essere individuato nelle Tabelle del Tribunale di Milano (nell’edizione 2024), quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ai criteri dettati dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ovvero nella T.U.N., adottata sulla base della previsione normativa di cui all’art. 138 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e applicabile, ai sensi dell’art. 5 del citato decreto n. 12/2025, ai sinistri verificatisi a decorrere dalla predetta data del 5 marzo 2025.
La questione si incentrava, pertanto, sulla possibilità o meno di una applicazione generalizzata della T.U.N., anzitutto sotto il profilo dell’efficacia temporale con riferimento a danni derivanti da sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, nonostante quanto previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 12/2025.
Inoltre, il quesito posto dal giudice a quo comportava necessariamente lo scioglimento del dubbio interpretativo circa l’applicazione ratione materiae della T.U.N., ossia se circoscritta, o meno, ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché a quelli (come già previsto, dapprima, dall’art. 3, comma 3, del d.l. n.158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012 e, poi, dall’art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017) conseguenti all’attività dell’esercente la professione medico-sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata; e cioè ai soli danni cui fa riferimento il d.P.R. n. 12/2025, richiamando gli artt. 138 e 139 del c.a.p.
Dopo aver operato una preliminare sintesi degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina, la Corte ha precisato che l’asse fondamentale attorno al quale deve gravitare la soluzione della questione di diritto sottopostale è rappresentato “dall’equità, che informa la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale”. La Corte ha ritenuto che militino valide ragioni a favore di un’applicazione della T.U.N. quale parametro equitativo in relazione ai sinistri causativi di danno non patrimoniale alla salute che si giustifica in via c.d. ‘indiretta’, ossia al di fuori del perimetro di applicazione diretta delineato dalla legge sul piano temporale e oggettivo e a prescindere dal ricorso all’analogia iuris.
La T.U.N. può ritenersi suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta, dovendosi riconoscere non solo la sua idoneità a orientare l’esercizio dell’equità liquidatoria in tale ambito, ma anche la funzione di parametro di riferimento privilegiato.
L’impiego dei parametri in essa contenuti costituisce, infatti, non solo una scelta ragionevole per orientare il giudizio equitativo nella liquidazione del danno biologico al di fuori dei casi in cui la T.U.N. trova applicazione diretta, ma anche un’opzione preferenziale.
Secondo la Cassazione, se la derivazione legale della T.U.N., da un lato, assicura equità sul piano formale, dall’altro la sua capacità di orientare il giudizio equitativo si manifesta pienamente anche sul piano sostanziale.
L’equità si realizza, infatti, sia attraverso il meccanismo di costruzione della liquidazione previsto dalla tabella normativa, sia per la stessa struttura dell’importo risarcibile, che risulta morfologicamente omologa a quella derivante dall’applicazione delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’.
In un passaggio molto interessante, la Corte ha soggiunto che la parità di trattamento “non si misura in base all’ammontare del risarcimento conseguito, bensì in base al meccanismo di liquidazione che ha determinato tale importo. Non è, dunque, possibile ridurre il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare”.
In definitiva, il sindacato sulla parità di trattamento non può limitarsi al valore economico del risarcimento effettivamente liquidato, dovendo piuttosto investire le modalità attraverso le quali tale liquidazione è stata articolata.
La sentenza ha così concluso che la T.U.N., pur condividendo con le tabelle di elaborazione ‘pretoria’ la caratteristica di non costituire un limite cogente al giudizio equitativo nelle liquidazioni del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute al di fuori dei casi di applicazione diretta previsti dalla legge, è suscettibile nei giudizi di primo grado di un’applicazione generalizzata in via indiretta, anche al di fuori dei casi in cui la legge ne prevede l’applicazione diretta e costituisce parametro liquidatorio privilegiato.
Premessa, poi, la centralità della motivazione della pronuncia del giudice di merito anche nella liquidazione del danno conformata ai parametri della T.U.N., secondo la Corte, deve affermarsi che essa assume un ruolo altrettanto centrale e ancor più pregnante nei casi in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri ivi stabiliti