Il danno non patrimoniale per perdita di un congiunto deve essere liquidato con il sistema a punti

Al fine di garantire sia un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall'uccisione di un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Con tale motivazione, la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 13865 del 13 maggio 2026, ha dichiarato di voler dare continuità al proprio orientamento elaborato in materia.

L’importanza dei principi emerge altresì dal fatto che la TUN (si veda, per un approfondimento,   Approvato dal CdM il Regolamento recante la tabella unica nazionale per le macrolesioni nonché T.U.N. e danno alla salute per sinistri verificatisi prima del D.P.R. 12/2025: la pronuncia della Cassazione) non si riferisce a tale voce di danno per la quale le tabelle giudiziali rimarranno, dunque, fondamentali.

La vicenda sottoposta all’esame della Corte nell’ambito della pronuncia citata prendeva le mosse da un incidente stradale nel quale avevano perso la vita il fratello e i nipoti degli originari attori che avevano chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del conducente responsabile dell’incidente e della compagnia assicuratrice.

Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando di applicare la Tabella di Milano e la Corte d’Appello aveva poi ritenuto la liquidazione del primo giudice equa. I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di secondo grado denunciando la violazione dell’art. 1226 c.c. ed avevano sostenuto che la Corte territoriale aveva erroneamente scelto, per liquidare il danno non patrimoniale sofferto dai congiunti delle vittime, un criterio c.d. a forbice (un criterio, cioè, che preveda soltanto la liquidazione minima e quella massima, consentendo al giudice di stabilire quomodolibet il risarcimento all'interno dei suddetti estremi) e che l'unico criterio equo ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno in esame doveva ritenersi quello c.d. "a punti" (un criterio, cioè, che stabilisca una unità di misura monetaria dell'intensità della sofferenza; attribuisca un punteggio alle più frequenti circostanze di cui tenere conto nella stima del danno; determini l'ammontare del risarcimento moltiplicando il valore dell'unità di misura per il punteggio totalizzato nel caso concreto).

Richiamando la propria sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021, la Corte ha confermato i principi sopra riassunti ed ha dichiarato l’illegittimità del criterio di liquidazione adottato, nel caso di specie, dal Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello. Il ricorso è stato così accolto e la sentenza cassata con rinvio.

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Maria Santina Panarella
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