Infortunio e onere della prova: cosa deve provare il lavoratore?

Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno da infortunio ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo.

Questa è la conclusione sottolineata dalla Cassazione in una recente pronuncia (ord. 24 settembre 2025, n. 26021).

La Corte di Cassazione ha così affrontato lo spinoso – così è descritto dalla stessa Corte - tema della corretta suddivisione degli oneri di allegazione e prova in materia di infortuni e malattie professionali. La pronuncia contiene, infatti, una sintetica ricostruzione dello stato della questione, anche alla luce di una variegata e non sempre uniforme giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2087 c.c.

La Corte ha ricordato, in primo luogo, l’insegnamento delle Sez. Unite n. 13533/2001, riguardante la generale materia della responsabilità contrattuale, da cui si desume che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno, una volta richiamato il contratto di lavoro (ovvero “il titolo che costituisce la fonte” dell'obbligo legale di protezione) si può limitare “alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.

In pratica – ha precisato la Corte - sulla scorta di tale insegnamento, il lavoratore può limitarsi a descrivere il fatto dell'infortunio e, agendo per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra l'infortunio (o la malattia) e le conseguenze dannose subite.

Sulla scia delle Sez. Unite si è poi posta una successiva ed autorevole giurisprudenza (Sez. L, Sentenza n. 9817/2008) la quale, pronunciando nella specifica materia della responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, ha chiarito che: “La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.

Sulla base di ulteriori autorevoli e meditati precedenti – ha soggiunto la Corte – e come in ogni altro caso di responsabilità contrattuale, può dirsi che non spetta mai al lavoratore di provare l'inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche.

Il lavoratore infatti, come prescrive l'art. 2087 c.c. - “norma proattiva” che impone al datore di lavoro di attivarsi per prevenire gli infortuni - ha il diritto di lavorare in un ambiente di lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a dover provare che l'ambiente di lavoro sia salubre e non presenti pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera.

Il fattore della c.d. nocività (che serve a identificare il rischio del lavoro svolto o dell'ambiente in cui viene prestato e che si pone all'origine dell'infortunio) si può invece desumere dall'inadempimento che il lavoratore deve allegare come elemento costitutivo della domanda e dal nesso di causa che egli deve invece provare, posto che incombe sul lavoratore danneggiato dimostrare il nesso di causa tra attività di lavoro e l'evento lesivo che ne è derivato.

Dalla più recente giurisprudenza in materia, a detta della Corte, risulta superata la tesi secondo cui il lavoratore avrebbe l'onere di allegare e provare che l'evento è stato causato dalla mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (Cass. n. 25217/23n. 25597/2021).

Tale ultima tesi, secondo la Cassazione, non può essere seguita dato che, come già detto, il solo onere posto in capo al lavoratore creditore del debito di sicurezza è quello di allegare l'inadempimento e di provare il fatto e le conseguenze dannose, e non anche di provare le regole violate.

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Maria Santina Panarella
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