Accesso alla CIGS in caso di cessazione dell’attività: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Stefano Guadagno
29 Aprile 2026

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 5 del 31 marzo 2026 ha fornito precisazioni in merito ai requisiti per l’accesso alle misure di tutela del reddito previsti dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha disposto, all’art. 1, comma 172, per l’anno 2026, la modifica e la proroga, con rifinanziamento, della misura di sostegno al reddito disposta dall’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

In forza della predetta disposizione, il Ministero individua due ipotesi alternative tra loro, in cui sia possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività:

  • una prima ipotesi, che richiede la continuità dell’attività aziendale, laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale
  • Una seconda ipotesi in cui “sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale”, atteso che il legislatore, nel secondo periodo del primo capoverso della disposizione normativa in parola (art. 1, comma 172, l. n. 199/2025) ha previsto la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, qualora “l'azienda abbia cessato o cessi la propria l'attività produttiva e rappresenti che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale” del personale in esubero, indipendentemente dalla continuità dell’attività aziendale.

Dunque, “l’azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all’esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero”.

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