La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2026 n. 4260 è tornata ad occuparsi del discrimine tra cambio appalto e trasferimento di ramo d’azienda.
La vicenda trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da una lavoratrice al fine di vedersi riconosciuto il TFR, maturato nel corso dell’intero rapporto di lavoro, dalla società da ultimo appaltatrice del servizio di pulizia nel settore scolastico, cui la stessa ricorrente è stata addetta alle dipendenze di numerose appaltatrici succedutesi nel tempo nella titolarità del predetto appalto.
La tesi proposta dalla società in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è stata che non potrebbe trovare applicazione l’art. 2112 c.c., e il conseguente regime di responsabilità solidale, in ragione della volontà delle società appaltante e appaltatrice di escludere qualsiasi trasferimento d’azienda e comunque in ragione della sussistenza degli indici di discontinuità propri della fattispecie del cambio appalto.
Rileva la Corte d’Appello che se in forza dell’art. 29, co. 3, n. 276 del 2003, nella formulazione previgente, “il cambio d'appalto con assorbimento del personale già occupato non costituiva trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.”, a seguito della modifica della disposizione in questione per effetto dell’art. 30, L. n. 122 del 2016, emanato in ossequio alla Direttiva 2001/23/CE, “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Secondo l’interpretazione del dato normativo offerta dal più recente orientamento di legittimità (Cass., 24 ottobre 2024, n. 27607, commentata sul nostro sito: Cambio appalto o cessione d’azienda: quando si applica l’art. 2112?), il legislatore ha “ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa"”.
La sentenza in commento sottolinea quindi che “l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2112 c.c. è subordinata alla ricorrenza di due elementi sostanziali:
- che il nuovo appaltatore abbia "una propria struttura organizzativa e produttiva" autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito;
- che lo svolgimento del servizio sia caratterizzato da chiari "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa".
In questi stessi termini si è già espressa la stessa Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 gennaio 2025, n. 4302, commentata sul nostro sito, Quando il cambio appalto cela un trasferimento di ramo d’azienda, la quale ha evidenziato che la discontinuità dell’impresa subentrante sussiste solo se “il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano ’esecuzione dell’appalto … mentre, per contro, la discontinuità dovrà reputarsi insussistente tutte le volte in cui si rilevi che l’entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell’impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l’appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa”.
Sul piano probatorio, dunque, il vigente art. 29 cit. ha introdotto “un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della ricorrenza di una cessione di azienda, incombendo sulla parte che la nega (in genere, l'imprenditore subentrante) la relativa prova (della sopravvenuta discontinuità)”.
Dando seguito a questo orientamento la sentenza in esame conclude che la società convenuta, in primo grado, non ha offerto alcuna “allegazione (e tanto meno prova) in ordine agli elementi di fatto idonei a configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda".
Non valgono a impedire la piena operatività delle richiamate previsioni normative i vari atti negoziali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, disciplinanti l'oggetto dell'appalto.
Sul medesimo tema, v. sul nostro sito:
Ancora su cambio appalto e trasferimento d'azienda
Quando il cambio appalto cela un trasferimento di ramo d’azienda
Cambio appalto o cessione d’azienda: quando si applica l’art. 2112?