Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 maggio 2025 torna ad occuparsi degli elementi in presenza dei quali un cambio appalto integra un trasferimento di ramo d’azienda.
Il lavoratore ha lamentato l’illegittimo inquadramento contrattuale attribuitogli a seguito di una procedura di cambio appalto, deducendo la violazione della normativa contrattuale collettiva (art. 27 CCNL vigilanza privata) in forza del quale gli avrebbe dovuto essere garantito, in caso di cambio appalto, il diritto alla conservazione del precedente livello di inquadramento e di retribuzione.
Solo nelle note conclusive il ricorrente ha invocato l’applicazione dell’art. 2112 c.c. Il Tribunale ha, in ogni caso, ritenuto possibile la riqualificazione giuridica della domanda, essendo inequivocabilmente individuato l’oggetto della domanda nella invocazione della medesima tutela prevista dall’art., 2112 c.c. pur se nell’atto introduttivo il ricorrente avesse fatto riferimento alla sola disciplina contrattuale collettiva.
La sentenza ripercorre quindi la più recente evoluzione giurisprudenziale, comunitaria e nazionale in materia di distinzione tra cessione di un ramo d’azienda e cambio di appalto, da cui emerge che “si ha trasferimento d'azienda anche nell'ipotesi di cambio appalto, quando il passaggio dei lavoratori da un appaltatore all'altro non determini una significativa discontinuità dell'impresa, indipendentemente dal trasferimento contestuale di beni materiali e dall'esistenza di rapporti contrattuali tra impresa cessante e impresa subentrante”.
Tale conclusione trova suffragio nell’art. 29, co. 3, n. 276 del 2003, come novellato dall’art. 30, Legge n. 122 del 2016, emanato in ossequio alla Direttiva 2001/23/CE, che “introduce una presunzione semplice di trasferimento di ramo di azienda tutte le volte in cui il personale dipendente dall’appaltatore cessato sia assunto dal nuovo aggiudicatario”.
Secondo il più recente orientamento di legittimità (Cass., 24 ottobre 2024, n. 27607, commentata sul nostro sito: Cambio appalto o cessione d’azienda: quando si applica l’art. 2112?), il legislatore ha “ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa"”.
La giurisprudenza comunitaria, richiamata dal Tribunale, è “ferma nel ritenere che l'assenza di beni materiali trasferiti e la loro appartenenza al committente o anche al cessionario non sono decisive per poter escludere la presenza di un trasferimento d'azienda, soprattutto perché tale nozione non è fissata una volta per tutte, ma ha carattere dinamico, dipendendo dalle circostanze in cui il passaggio (o il non passaggio) dei lavoratori avviene, dal contesto in cui operano cedente e cessionario, dal tipo di servizio reso” (vengono a tal fine citate in sentenza, CGUE 26 novembre 2015, nella causa C-509/14, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contro Luis Aira Pascual; CGUE 6 settembre 2011, nella causa C-108/ 10).
In tal senso la Corte di Giustizia ha poi chiarito che si ha “identità d’impresa” ogniqualvolta “venga essenzialmente conservato il complesso dei beni materiali ed immateriali, comprensivi del personale e delle sue competenze, necessari ed imprescindibili all'esercizio di una specifica e stabile attività economico-imprenditoriale”.
Sviluppando queste suggestioni il Tribunale afferma che “la successione nell'appalto integra il trasferimento d'azienda laddove emerga una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa ed operativa dell'appaltatore subentrante e quella dell'appaltatore uscente, cioè quando vi sia identità d'impresa tra l'attività del primo e quella del secondo, con mera mutazione della titolarità della stessa”. Precisa quindi che “nei settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori - costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore all'attività - può corrispondere ad un'entità economica”.
In questi stessi termini si è espressa la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 gennaio 2025, n. 4302, commentata sul nostro sito, Quando il cambio appalto cela un trasferimento di ramo d’azienda, la quale ha evidenziato che la discontinuità dell’impresa subentrante sussiste solo se “il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano ’esecuzione dell’appalto … mentre, per contro, la discontinuità dovrà reputarsi insussistente tutte le volte in cui si rilevi che l’entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell’impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l’appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa”.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale di Roma conclude che, nel caso di specie, “dalla documentazione prodotta dalla società convenuta risulta, infatti, che il nuovo appalto non si sia caratterizzato per la previsione di ulteriori e/ o diverse attività rispetto a quello precedente, né che vi siano state modifiche all'organizzazione materiale dei servizi di vigilanza tali da determinare un rilevante grado di discontinuità in termini di rilevanza dei nuovi conferimenti introdotti dal nuovo appaltatore”.