È responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. il Ministero per gli abusi sessuali subiti dall’alunno, dal momento che la possibilità che la relazione di cura e vigilanza, che si instaura tra personale scolastico e alunno, sfoci in abusi sessuali non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, per quanto qui di interesse, nell’ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025.
Quattro alunni avevano agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti agli abusi sessuali compiuti da un docente di educazione musicale, condannato in sede penale.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando in varia misura i danni non patrimoniali in favore degli attori. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, salvo scomputare dall’importo liquidato a titolo risarcitorio la provvisionale riconosciuta in sede penale.
L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, per quel che qui interessa, che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente riconosciuto il nesso di occasionalità necessaria tra le condotte criminose e il ruolo di insegnante, aveva però ritenuto, erroneamente, che la condotta illecita dell'insegnante, pubblico dipendente, costituisse uno sviluppo oggettivamente non anomalo della funzione o dei poteri esercitati.
La Corte di Cassazione muove dal dato normativo dell’art. 2049 c.c., rammentando che la responsabilità del preponente configura “una responsabilità oggettiva per fatto altrui... un'applicazione moderna del principio cuius commoda eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli”. Ai fini del riconoscimento di detta responsabilità è necessario un nesso di occasionalità necessaria tra la preposizione e l’atto in ipotesi illecito, nesso che “sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali... alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze”. Quindi, “chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi".
Le Sezioni Unite, con sentenza del 16 maggio 2009, n. 13246, hanno chiarito che “Sono pertanto fonte di responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico anche i danni determinati da condotte del funzionario o dipendente, pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire, purché: - si tratti di condotte a questo legate da un nesso di occasionalità necessaria, tale intesa la relazione per la quale, in difetto dell'estrinsecazione di detto potere, la condotta illecita dannosa - e quindi, quale sua conseguenza, il danno ingiusto - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta; nonché - si tratti di condotte raffigurabili o prevenibili oggettivamente, sulla base di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo dell'esercizio del conferito potere di agire, rientrando nella normalità statistica pure che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti”.
L’Amministrazione ha imputato alla Corte d’Appello di aver travisato i principi affermati dalle Sezioni Unite, non vagliando l’elemento della non anomalia della condotta criminosa del dipendente rispetto alle funzioni conferitegli.
L’ordinanza in commento, pur non accogliendo tale motivo di ricorso, rileva che la Corte d’Appello si era limitata a “negare la sussistenza di una deviazione anomala riproponendo, in altra forma, le medesime argomentazioni impiegate per ravvisare il nesso di occasionalità necessaria”, omettendo, perciò, “un'analisi relativa allo sviluppo della funzione conferita al docente resosi colpevole di gravi reati”; in questo quadro, pur ritenendo
corretta la conclusione a cui era pervenuta la Corte d'Appello, il Supremo Collegio ha emendato direttamente la carenza della motivazione a norma dell'art. 384 c.p.c..
In particolare, l’ordinanza in commento individua i seguenti temi d’indagine:
Al primo quesito viene fornita risposta positiva, posto che in capo al personale scolastico del Ministero, per consolidata giurisprudenza, è posto “un vero e proprio affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in primo luogo, l'età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività” (tra le molte si cita Cass., 28 maggio 2024, n. 14980).
Anche in relazione al secondo quesito, la Corte ritiene doversi dare risposta positiva, posto che “in base a specifici indici ritraibili (a contrario) dalla disciplina normativa, le situazioni di affidamento di minori per fini di istruzione (et similia) costituiscono un humus particolarmente insidioso per gli abusi sessuali”.
A conforto di tale conclusione vengono richiamati:
Pertanto, dalla normativa, nazionale e sovranazionale, si evince che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in abusi sessuali non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina; questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico”.
Su queste premesse la Corte conclude che “le condotte delittuose perpetrate in danno degli odierni ricorrenti, pur se opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile - e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste - tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa”.
Nel caso di specie - rileva la Corte - la reiterazione delle condotte delittuose rende evidente che l’ente pubblico si sarebbe dovuto attivare con anticipo rispetto ai più gravi abusi sessuali verificatisi durante la gita scolastica.
A sostegno di tale conclusione l’ordinanza richiama la giurisprudenza penale che ha, in diverse occasioni, ravvisato la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione in casi in cui minori erano stati affidati alla vigilanza e custodia dell'insegnante poi resosi autore di abusi sessuali, sulla base dell’assunto che il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, “ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se il dipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti” (tra le molte, Cass, Sez. Pen., 2 luglio 2002, n. 36503; Cass, Sez. Pen., 11 giugno 2003, n. 33562; Cass., Sez. Pen., 5 giugno 2013, n. 40613).