La precisazione circa un profilo di colpa medica svolta all’esito della consulenza tecnica non costituisce una nuova ed inammissibile domanda. Questo è quanto ha evidenziato la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (n. 27595/2026 pubblicata il 22 ottobre 2026).
Nella vicenda di specie, la paziente aveva avanzato la richiesta risarcitoria lamentando una inesatta esecuzione dell’operazione alla quale era stata sottoposta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, dopo aver disposto una consulenza tecnica dalla quale era emerso che l’obesità della paziente non sconsigliava l’intervento, anche se forse rendeva opportuno un dimagrimento. Il Tribunale aveva ritenuto che l'obesità rappresentasse solo un fattore di rischio, ma non una controindicazione all'intervento. L’attrice, ritenendo che il giudice di primo grado avesse travisato il contenuto della consulenza che invece aveva ritenuto imprudente l'intervento su una persona obesa, aveva proposto appello. La Corte d’Appello aveva rigettato l'impugnazione sul presupposto che il Tribunale avesse correttamente escluso profili di colpa sia nella esecuzione dell'intervento, sia nella scelta di effettuarlo nonostante l'obesità della persona.
La paziente aveva così proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., e sostenendo di avere riproposto in appello la censura relativa all’errata esecuzione dell’intervento, nonostante la Corte territoriale l’avesse ricondotta alla sola scelta di operare una paziente obesa.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato il principio secondo il quale, nella responsabilità sanitaria, la specificazione tecnica della condotta emersa dalla c.t.u. non integra mutatio libelli, se resta invariato il fatto costitutivo e il titolo della pretesa.
Nella responsabilità civile sanitaria – si legge nella pronuncia - non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u.
Infatti, nella interpretazione della domanda giudiziale “il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto”.
Il fatto, se è del tutto conoscibile soltanto avvalendosi da esperti, - secondo la Cassazione - non può pretendersi configurato in misura completa anteriormente all’esperimento della fase istruttoria.
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. n. 284/2026) aveva già affermato che, in tema di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione dell’attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l’attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore. Ne consegue che, qualora risulti dimostrata – secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza – la deriviazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.
Nel caso di specie, la domanda, come specificata anche alla luce della successiva consulenza tecnica, non risulta nuova o inammissibilmente modificata.