Con ordinanza n. 26074, pubbl. il 1° ottobre 2026, la Corte di Cassazione, III sezione civile, affronta la questione del risarcimento del danno derivante dalla morte di un paziente causata da un ritardo diagnostico distinguendo tra la perdita di chance di sopravvivenza e danno da perdita anticipata della vita.
1. – I fatti di causa
La sig.ra […] ha convenuto in giudizio l’AUSL di Pescara chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, iure hereditatis e iure proprio, provocati dai sanitari che avevano in cura la madre, deceduta in data 24 agosto 2016.
L’attrice contestava il ritardo con cui alla madre, soggetta a follow up oncologico dal 2001, era stato diagnosticato un secondo carcinoma mammario in sede parareolare destra già riscontrabile da un’ecografia del 31 marzo 2009. Il ritardo diagnostico aveva determinato la progressione della malattia sino alla diffusione metastatica, determinando poi la morte della sig.ra […] all’esito di plurimi cicli di chemioterapia e di ormonoterapia.
Secondo la AUSL di Pescara la paziente aveva omesso di ritirare il referto che documentava l’insorgenza della patologia.
Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 498 del 2023 ha accertato nella misura del 50% la responsabilità professionale dei sanitari per l'omessa consegna del referto positivo dell'esame eseguito il 31 marzo 2009 e ha condannato la AUSL al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 214.683,65, oltre ad accessori, compensando per metà le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello la AUSL di Pescara chiedendo la riduzione del risarcimento. Costituitasi in giudizio, […] proponeva appello incidentale censurando l’attribuzione di una quota di responsabilità alla madre.
La Corte d'appello di L’Aquila, con sentenza n. 384/2025, pubblicata il 24/3/2025 in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava in euro 54.468,54 il risarcimento riconosciuto iure hereditatis, rigettava le ulteriori domande proposte dalla […] e provvedeva sulle spese del giudizio e della C.T.U. svoltasi in primo grado.
La Corte territoriale riteneva che “fosse ormai irretrattabile la qualificazione della pretesa risarcitoria in termini di danno da perdita di chance di sopravvivenza, osservando che tale qualificazione non era stata contestata dalle parti; per l’effetto escludeva la configurabilità delle altre voci di danno, reputandole incompatibili con una fattispecie in cui l'errore
sanitario aveva cagionato una riduzione delle chance di sopravvivenza della vittima”.
Avverso tale sentenza […] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la AUSL di Pescara.
2. - L’ordinanza della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 26074 del 1° ottobre 2026 la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Con il primo motivo di ricorso la sig.ra […] ha censurato l’ordinanza della Corte d’appello per aver qualificato le domande risarcitorie come riferite alla sola perdita di chance di sopravvivenza.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il giudice d'appello avrebbe illegittimamente trasformato la domanda originariamente proposta, fondata invece sull'assunto che il ritardo diagnostico avesse cagionato la morte anticipata della madre, tant’è che aveva allegato “che il ritardo diagnostico aveva comportato che la malattia, «da locale e potenzialmente eradicabile è divenuta sistemica e non più suscettibile di guarigione, evolvendo poi inesorabilmente verso l'exitus del 24 agosto 2016”.
Per la Cassazione il motivo è inammissibile avendo la Corte territoriale affermato espressamente, al § 5.3.1 della motivazione che «risultano incontestate tanto la qualificazione della domanda risarcitoria dell'attrice in termini di perdita di chance, del resto così la parte attrice l'ha prospettata anche nel giudizio di primo grado, quanto la sua fondatezza (cioè l'an della pretesa risarcitoria), profili che sono, di conseguenza, irretrattabili».
La decisione impugnata ha mosso pertanto dall'assunto che sulla qualificazione del pregiudizio come perdita di chance e sulla stessa configurabilità della relativa fattispecie risarcitoria si fosse formato un
giudicato interno. Per censurare utilmente tale affermazione, ha affermato la Cassazione, la ricorrente “avrebbe dovuto dedurre che la qualificazione del danno come perdita di chance fosse stata specificamente contestata con l'atto di appello oppure che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, nessun giudicato interno si fosse formato sul punto. La censura, invece, si limita a prospettare le ragioni per le quali la domanda avrebbe dovuto essere qualificata diversamente, senza confrontarsi con l'affermazione, logicamente preliminare e decisiva, secondo cui la questione non era più discutibile nel giudizio d’appello”.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dei principi in tema di liquidazione dei danni iure hereditatis e iure proprio conseguenti alla morte anticipata della madre, per avere la Corte d'appello, “confermata la ricorrenza di una fattispecie riconducibile alla perdita di chance di sopravvivenza”, escluso il risarcimento del danno biologico terminale, del danno morale terminale e del danno da perdita del rapporto parentale, rideterminando il risarcimento nella sola misura corrispondente alla chance perduta.
La ricorrente ha ribadito che, sin dall'atto introduttivo, aveva chiesto il ristoro dei danni derivanti “dalla
morte anticipata della madre”, con domanda di condanna della AUSL al pagamento della somma di euro 1.436.491,50, comprensiva sia dei pregiudizi trasmissibili iure hereditatis sia di quelli patiti iure proprio.
Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe “omesso di considerare le risultanze della C.T.U. circa il nesso causale tra il ritardo diagnostico e il decesso della madre nonché il giudizio controfattuale secondo cui una tempestiva diagnosi avrebbe consentito probabilità di guarigione pari al 98%, così erroneamente ricostruendo la fattispecie come mera perdita di chance di sopravvivenza”.
Per la Corte di Cassazione anche tale secondo motivo è inammissibile in quanto la censura non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affermato che “la qualificazione del danno in termini di perdita di chance e la fondatezza della relativa pretesa risarcitoria erano ormai coperte da giudicato interno. Non essendo stata utilmente censurata tale statuizione, resta precluso l'esame delle ulteriori doglianze, tutte fondate sulla diversa qualificazione della fattispecie sostenuta dalla ricorrente”.
Con il terzo motivo – nullità della sentenza per motivazione affetta da contrasto irriducibile e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. – la ricorrente ha censurato la statuizione con cui la Corte d'appello, dopo avere indicato il percorso seguito per la liquidazione del danno da perdita di chance, ha quantificato il risarcimento nell'importo di euro 54.468,54.
Secondo la ricorrente, il risultato finale non sarebbe coerente con le operazioni aritmetiche esposte nella motivazione.
Anche tale terzo motivo è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione per difetto di interesse.
La Corte territoriale, dice la Cassazione, “ha liquidato in favore della ricorrente, iure hereditatis, l’importo di euro 54.468,54, qualificandolo come equivalente monetario della perdita della chance di sopravvivenza della vittima primaria. A tal fine ha assunto come base di calcolo il valore corrispondente ai tre anni compresi tra il decesso della … e il termine dell’aspettativa di vita considerata, determinandolo in euro 136.171,36, e vi ha applicato la percentuale del 40%, nella quale era stata individuata la misura della chance perduta. La ricorrente assume che tale percentuale avrebbe dovuto essere detratta dalla base di calcolo e pretende, pertanto, il residuo importo di euro 81.702,82, corrispondente al 60% del valore attribuito ai tre anni non vissuti dalla madre”.
La censura, continua la Cassazione, pur formalmente riferita alla quantificazione della perdita di chance di sopravvivenza, “mira così a conseguire iure hereditatis una quota del valore monetario attribuito al segmento di vita non vissuto dalla vittima primaria. Tale pregiudizio non è tuttavia acquisibile al patrimonio della vittima né trasmissibile agli eredi, poiché si risolve nel danno da perdita anticipata della vita, non risarcibile iure hereditatis. Questa Corte ha infatti chiarito che, quando la vittima sia già deceduta al momento dell’introduzione del giudizio da parte degli eredi, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nel vigente sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico; il periodo di vita non vissuto può assumere rilievo soltanto quale pregiudizio subito iure proprio dai congiunti per il minor tempo trascorso con la vittima primaria”.
Nell’ordinanza la Cassazione – dopo aver ricordato che il danno da perdita di chance di sopravvivenza, pur trasmissibile iure hereditatis, ha invece a oggetto la perdita della possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo e deve essere liquidato equitativamente in ragione delle caratteristiche proprie della possibilità perduta, senza essere parametrato, neppure mediante decurtazioni percentuali, al valore del segmento di vita non vissuto – ha affermato che “la ricorrente non ha pertanto interesse a ottenere l’incremento di una liquidazione che, secondo il criterio invocato nel motivo, si tradurrebbe nel riconoscimento iure hereditatis di una quota del valore attribuito agli anni non vissuti dalla […]. La relativa posta avrebbe potuto assumere rilievo soltanto quale danno iure proprio della figlia per la perdita anticipata del rapporto parentale o per la perdita della possibilità di una sua più lunga protrazione; la Corte territoriale ha tuttavia escluso il primo, in difetto della prova del nesso causale tra l’omissione sanitaria e il decesso, e ha rilevato che il secondo, ontologicamente distinto, non era stato domandato”.