Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile quando si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi oltre che quando la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. Ne consegue che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
La Cassazione ha ribadito tale principio (ordinanza, 16 settembre 2026, n. 25454).
Nel caso affrontato dalla Corte, da quanto si evince dalla pronuncia, la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame proposto da un lavoratore, aveva dichiarato prescritto il credito oggetto dell’avviso di addebito notificato dall’INPS. Ad avviso del giudice di appello, in mancanza di segnalazione dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati, la richiesta formulata dall'INPS in sede di gravame, tesa a sollecitare il deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di documentazione attestante l'avvenuta interruzione della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, era meramente esplorativa e perciò inammissibile.
La Cassazione ha invece osservato che la documentazione attestante l'avvenuta interruzione della prescrizione, che era stata dedotta dal ricorrente come appartenente ad un terzo, era stata depositata con le note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione avendo l'Istituto dichiarato di esserne entrato in possesso solo nel corso del giudizio. Pertanto, la Corte territoriale, alla quale era demandata la valutazione di ammissibilità dei documenti – secondo la Cassazione - avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio delle parti al riguardo, e non ignorarne, come aveva fatto, l'esistenza.