Zone montane: professioni della montagna e agevolazioni contributive per il lavoro agile

La legge n. 131 del 12 settembre 2025 - recante Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - entrata in vigore il 20 settembre 2025, contiene anche norme inerenti allo svolgimento del lavoro agile.

La nuova legge mira espressamente a riconoscere e promuovere le zone montane e le loro popolazioni.

Si segnalano, tra le altre, le nuove disposizioni che riconoscono le professioni della montagna quali “presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale delle zone montane” (art. 24) e quelle che introducono misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani (che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età) (art. 25).

Inoltre (art. 26), al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, è riconosciuto l’esonero totale dei contributi previdenziali (a carico del datore di lavoro) alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa. La misura, che prevede un limite massimo di € 8.000,00 annui, si applica a ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto quarantuno anni di età, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti e che trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.

Per gli anni successivi l’esonero sarà limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 %, con limite massimo di € 4.000,00 su base annua, e, per il 2030, al 20 %, con limite massimo pari ad € 1.600,00.

Qui il testo integrale della legge.

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Maria Santina Panarella
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