Liquidazione del danno alla salute per fatti antecedenti al D.P.R. n. 12 del 2025: il Giudice deve usare la Tabella milanese o la Tabella Unica Nazionale? Ammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.

Stefano Guadagno
24 Settembre 2025

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con Decreto del 16 settembre 2025, ha assegnato alla Terza Sezione civile la questione sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025, se, in relazione a domanda risarcitoria per lesione macro-permanente alla salute derivante da sinistro stradale avvenuto prima del 5 marzo 2025, il Giudice debba continuare ad applicare la Tabella elaborata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ovvero se dovrà necessariamente applicare la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), approvata con D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, ovvero ancora possa applicare, in tutto in parte, una o l’altra, sulla base di adeguata motivazione.

Il Presidente ritiene sussistere tutte le condizioni di cui all’art. 363 bis c.p.c. per il rinvio pregiudiziale.

Sotto un primo profilo, il quesito posto dall’ordinanza rimettente è esclusivamente di diritto poiché teso a individuare i criteri risarcitori applicabili e rilevante ai fini della definizione del giudizio in cui era stata avanzata una richiesta risarcitoria conseguente a sinistro stradale antecedente al 5 marzo 2025, in quanto finalizzato a verificare se l’emanazione del D.P.R. n. 12 del 2025 imponeva l’utilizzo della Tabella Unica Nazionale “indipendentemente dall’epoca di verificazione dell’evento dannoso”.

La questione non è stata risolta dalla Corte di Cassazione, pur dandosi atto di un orientamento – formatosi con riguardo a diversi parametri di liquidazione del danno - favorevole alla “applicazione del parametro tabellare vigente al momento della liquidazione del danno, anche se diverso da quello in uso al momento del fatto illecito (o dell’evento lesivo)”.

Si dà poi atto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28990 del 2019 (e, ancora, Cass. n. 31868/24) si è espressa nel senso della “applicabilità del parametro tabellare di cui all’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione dei danni conseguenti a fatti di responsabilità sanitaria verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge n. 24/2017”, che richiama il suddetto parametro. Tuttavia, il Primo Presidente sottolinea come detto precedente riguardi “unicamente la liquidazione del danno biologico cagionato da lesioni di lieve entità”, per cui non è prevista una norma transitoria analoga a quella prevista dall’art. 5 D.P.R. n. 12 del 2025 (che riferisce i parametri previsti dal provvedimento legislativo “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”).

Nella affermazione - rinvenibile in Cass. n. 11319 del 2025 - secondo cui sarebbe applicabile la T.U.N. “a fattispecie diverse da quelle direttamente prese in esame”, è rinvenibile un mero obiter dictum, posto che in quel caso si era formato il giudicato sull’applicazione della Tabella di Milano.

La questione è poi considerata suscettibile di porsi in numerosi giudizi, tenuto conto dell’ampiezza del contenzioso sui sinistri anteriori al 5 marzo 2025, “data ancora prossima”, e del fatto che “le cause future potrebbero vertere unicamente sul punto dei criteri di liquidazione del danno, di modo che … una tempestiva decisione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale rivestirebbe un importante valenza deflattiva, orientando in modo uniforme le liquidazioni sin dalla fase stragiudiziale”.

Da ultimo il Presidente chiarisce che la questione presenta gravi difficoltà interpretative come dimostrato dalle diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito in ordine alla portata estensiva dell’applicazione della Tabella Unica Nazionale oltre i tempi e i casi previsti espressamente dal D.P.R. n. 12/2025.

Su queste premesse la questione posta dal Tribunale di Milano è rimessa alla Terza Sezione Civile per competenza tabellare.

In tema, sul nostro sito, Pubblicate le Tabelle milanesi aggiornate

Altri articoli di 
Stefano Guadagno
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram