Svolgimento di attività extralavorativa in costanza di assenza per malattia: è possibile?

La Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato illegittimo, per insussistenza del fatto, il licenziamento che era stato intimato nei confronti di una lavoratrice per lo svolgimento, durante l’assenza per malattia, di altra attività.

Nel respingere il ricorso proposto dalla datrice di lavoro, la Cassazione (ord. n. 13727 dell’11 maggio 2026) ha rammentato il proprio orientamento secondo il quale, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo. L'art. 5 della legge n. 604 del 1966, infatti, pone a carico del datore di lavoro l'onere di prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie giustificativa del recesso e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.

Come rammenta la pronuncia, in materia di svolgimento di attività extralavorativa da parte del lavoratore durante l’assenza per malattia, la Corte – con statuizioni ormai consolidate – ha più volte affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera.

La medesima giurisprudenza, nel contempo, ha precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, “sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore

Invero, durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione; tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., obblighi che fanno da contraltare al rischio, assunto dal datore di lavoro, della temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità.

Insomma, su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, anche tramite l’ausilio di un medico consulente tecnico d’ufficio, aveva accertato che la malattia non era simulata e che l’attività posta in essere dalla lavoratrice non aveva pregiudicato, nemmeno potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio. Inoltre, era emerso che la lavoratrice non aveva contravvenuto alle cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità.

Per ulteriori approfondimenti in argomento, si veda Licenziamento disciplinare per attività extralavorativa incompatibile: è giustificato?, Lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante l’assenza per malattia può costituire illecito disciplinare: occorre, però, valutare il caso concreto nonchéChe tipo di attività può svolgere il lavoratore assente per malattia?

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Maria Santina Panarella
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