Spetta sempre la risoluzione del contratto in caso di inadempimento degli obblighi informativi?

In una recente pronuncia, la Cassazione ha affrontato nuovamente la questione della responsabilità in caso di violazione degli obblighi informativi (sentenza n. 34927 del 31 dicembre 2025).

Una risparmiatrice aveva avanzato una domanda nei confronti di una compagnia assicuratrice diretta a dichiarare la nullità di un contratto assicurativo ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e, in ogni caso, la risoluzione del contratto per responsabilità precontrattuale per inadempimento degli obblighi informativi sia prima della stipula che durante il periodo di efficacia del contratto.

La Corte d’appello aveva accertato che le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica non contenevano informazioni comprensibili ed esaustive sulle caratteristiche essenziali del contratto. Da qui la conseguenza che la società fosse stata inadempiente all’obbligo di informazione e che il contratto dovesse essere dichiarato risolto.

La Cassazione, nell’esaminare il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa, ha ribaltato l’esito.

Secondo la Corte, la violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla formazione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula d'un con tratto che avrebbe altrimenti rifiutato, può dar vita a responsabilità precontrattuale, che ha per effetto il risarcimento del danno, ma non alla risoluzione.

La violazione dei patti contrattuali, così come degli obblighi scaturenti dal contratto per volontà della legge, può dar vita a responsabilità contrattuale, che può avere per effetto tanto la condanna all'adempimento, quanto la domanda di risoluzione per inadempimento.

Pertanto – si legge nella pronuncia - delle due, l'una:

a) se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipula del contratto, ma quell'inadempimento non ha avuto per effetto anche la violazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri resta esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte, ma non alla domanda di risoluzione contrattuale;

b) se vi è stato inadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraente fedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare la responsabilità precontrattuale della controparte.

La sentenza (costitutiva) di risoluzione del contratto per inadempimento ha dunque presupposti ed effetti differenti dalla sentenza (di condanna) che accerti una responsabilità precontrattuale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva ritenuto che la Società avesse tenuto una condotta contra legem per avere predisposto documenti contrattuali privi di informazioni esaurienti ed appropriate. Una condotta, dunque cronologicamente precedente alla stipula del contratto.

La violazione degli obblighi informativi precontrattuali, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha, per effetto, l'obbligo di risarcire il danno

La Corte d'Appello, dunque, - ha soggiunto la Cassazione – ha accertato la violazione di regole precontrattuali, ed ha applicato la disciplina dettata per la violazione di patti contrattuali. Da qui la falsa applicazione dell'art. 1453 c.c.

Inoltre, mediante la pronuncia in esame, la Cassazione è tornata a parlare della natura della responsabilità precontrattuale e del termine di prescrizione applicabile.

In particolare, secondo la Corte, la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale. Il danno da responsabilità extracontrattuale è quindi soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c.

In argomento si veda anche Responsabilità precontrattuale e onere della prova

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Maria Santina Panarella
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