Servizi finanziari conclusi a distanza: pubblicato il decreto che mira a rafforzare la tutela del consumatore

Nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2026 è stato pubblicato il d.lgs. n. 209/2025 mediante il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva UE 2023/2673 (che ha modificato la direttiva 2011/83/UE in ambito di contratti di servizi finanzia conclusi a distanza ed ha abrogato la direttiva 2002/65/CE).

Il provvedimento contiene interventi sul Codice del Consumo, sul Testo Unico Bancario e sul Codice delle assicurazioni private e si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026.

Nel Codice del Consumo viene aggiunta la nuova sezione II-bis, dedicata alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; inoltre:

  • è riconosciuta la possibilità, per il consumatore, di esercitare il recesso online tramite il cd. “tasto di recesso”;
  • sono aggiornate le informazioni precontrattuali in materia di recesso che il professionista deve dare al consumatore prima, dunque, che questi sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali;
  • è espressamente previsto l’onere della prova in capo al professionista circa l’adempimento degli obblighi informativi.

Il nuovo art. 59-octies del Codice del Consumo disciplina poi nel dettaglio il diritto di recesso nei contratti finanziari conclusi a distanza, prevedendo:

  • il termine di 14 giorni per tutti i contratti;
  • 30 giorni per le forme pensionistiche complementari.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successiva, dalla ricezione delle informazioni contrattuali. Tuttavia, in caso di omessa informazione, il diritto di recesso può essere esercitato entro un anno e 14 giorni. Se il consumatore non è stato informato dell’esistenza del diritto di recesso stesso, non si applica alcun termine.

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Maria Santina Panarella
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