L’efficacia della risoluzione consensuale (conclusa per iscritto o per fatti concludenti) del rapporto di lavoro è subordinata all’osservanza delle modalità di conferma di cui ai commi da 17 a 22 dell’art. 4 Legge n. 92 del 2012.
In questi termini si è espressa la Cassazione, con ordinanza del 4 giugno 2025, n. 15006.
La vicenda processuale trae origine dalla domanda di una lavoratrice di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del precedente datore di lavoro, in assenza di formale atto interruttivo del rapporto medesimo, anche in epoca successiva all’avvio del rapporto con una diversa impresa.
La Corte territoriale aveva accertato che sussistevano concordanti elementi per ritenere che le parti avessero risolto, per facta concludentia, il pregresso rapporto:
La Corte territoriale aveva quindi accertato che i due rapporti di lavoro non si erano sovrapposti, bensì avvicendati, e che la risoluzione del rapporto di lavoro per facta concludentia non era impedita dalla previsione normativa di cui all'art. 4, comma 22 della legge n. 92 del 2012. (applicabile ratione temporis) in quanto l'inefficacia della cessazione del rapporto (effettuata senza il prescritto iter) era circoscritta all'ipotesi delle dimissioni.
L’ordinanza in esame muove dal dato normativo dell’art. 1372 c.c., che consente lo scioglimento del contratto per mutuo consenso e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto di lavoro può essere desumibile, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, da comportamenti concludenti” (Cass. Sez. Un. n. 21691 del 2016).
Rammenta la Corte che occorre distinguere “il momento di perfezionamento del contratto (nel caso di specie, l'intervenuto accordo, per facta concludentia, sulla risoluzione del rapporto di lavoro) dal momento, successivo e distinto, della produttività degli effetti giuridici (efficacia che può essere regolata da disposizione, condizione, volontaria, quando fa parte del contenuto dell'accordo, o legale, ossia eteronoma)”.
L’art. 4, commi 17-22, L. 92 del 2012, applicabile ratione temporis al caso deciso dal Supremo Collegio, ha subordinato l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla “alla convalida da effettuarsi in determinate sedi ovvero alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del datore di lavoro”.
Ciò premesso, la Corte esclude che alle predette formalità sia subordinata l’efficacia delle sole dimissioni (cui solo la norma riferisce espressamente la perdita di effetti in caso di mancata dichiarazione di conferma), in quanto il quadro normativo delineato dai commi da 17 a 22 dell’art. 4 “consente di ritenere che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (conclusa dalle parti in modo espresso o per facta concludentia) che sia priva dei momenti di conferma descritti dalla disposizione normativa determina una inefficacia provvisoria che sospende gli effetti propri del contratto estintivo”.
La Corte, pertanto, conclude che “in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'art. 4, commi 17-22, ha introdotto una condizione sospensiva di efficacia dell'accordo estintivo concluso (espressamente o per facta concludentia) tra le parti, con la conseguenza che la mancata osservanza delle modalità di conferma ivi descritte pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza”.