Con l’ordinanza del 26 gennaio 2026, n. 1701 la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in tema di pubblico impiego affermando la decorrenza della prescrizione in ipotesi di pretese retributive derivanti dalla riqualificazione del rapporto già in costanza di rapporto, non risultando estensibili al settore pubblico i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/1966.
1. – I fatti di causa
Una dirigente medica conveniva in giudizio la ASL Roma al fine di far accertare l’irregolarità e/o la nullità dei 9 contratti di collaborazione in forza dei quali aveva svolto dal 2009 al 2016 l’attività di medico di radiodiagnostica alle dipendenze dell’Ente convenuto. Per la ricorrente il rapporto di lavoro, formalmente autonomo, si era sostanziato come di lavoro subordinato e pertanto chiedeva la condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive oltre al risarcimento del danno da perdita di chance e alla ricostruzione contributiva e previdenziale e dell’anzianità di servizio.
Il Giudice di primo grado, accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con mansioni di dirigente medico di radiodiagnostica in relazione al periodo indicato, condannava la ASL al pagamento delle differenze retributive e del tfr, oltre al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata. Condannava altresì la ASL al versamento in favore dell’INPS dei contributi dovuti e non prescritti.
L’appello proposto dalla ASL veniva integralmente rigettato.
La Corte d’appello confermava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato rilevando “la continuità della prestazione, protrattasi dal 13/7/2009 al 14/12/2016, e, quindi, per quasi 7 anni e mezzo, senza soluzione di continuità, il che evidenziava che la …. era inserita, a pieno titolo, all’interno della struttura aziendale” ed escludeva che “i numerosi contratti di ‘prestazione d’opera professionale’ via via prorogati, fossero stati stipulati per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le uniche che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, permettono alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale con contratto di lavoro flessibile”.
La Corte inoltre “escludeva che trovasse applicazione la prescrizione presuntiva triennale considerato che la stessa Azienda aveva ammesso, sia pure implicitamente, che l’obbligazione non era stata estinta ed affermava che la prescrizione quinquennale decorreva, in assenza di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro (principio applicabile anche ai crediti maturati dal lavoratore formalmente autonomo)”.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la ASL.
2. – Il ricorso per cassazione della ASL
In particolare, con il quarto motivo la ASL ha censurato la sentenza impugnata per aver fatto decorrere il termine prescrizionale previsto dall’art. 2984, n. 4, c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro – e non in costanza di rapporto di lavoro – così come accade per i lavoratori che operano nel settore privato.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha ritenuto fondato il quarto motivo in quanto la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio di diritto enunciato da Cass. n. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi (Cass. 24446/2024; Cass. 1701/2023; Cass. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Nella medesima ordinanza la Cassazione ha ribadito un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai contratti di lavoro determinato, che, a partire da Cass. 10219/2020, ha escluso che la sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale (con cui è stata dichiarata la “illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n, 2, e 2956, n. 1, del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”) possa essere estesa oltre l’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.
La Corte costituzionale, afferma la Cassazione, “ha escluso che il metus che nell'impiego privato può derivare dall'essere il lavoratore esposto al licenziamento senza adeguate garanzie di ripristino del rapporto, possa essere ravvisato anche per il lavoro alle dipendenze di enti pubblici, non solo perché quel rapporto, se a tempo indeterminato, è caratterizzato da una "particolare forza di resistenza" ma anche, con specifico riferimento ai rapporti temporanei e precari, perché nell'ordinamento del pubblico impiego, "le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità. La non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato" (Corte cost. n. 143/1969).
Alle medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la recente pronuncia n. 31697/2023 (oggetto di un nostro precedente commento, v.La prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato).
3. – Il principio espresso dalla cassazione
In conclusione, nell’ordinanza in commento la Cassazione ha escluso che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 2948 cod. civ. possa estendersi anche al rapporto alle dipendenze di enti pubblici con la conseguenza che “torna ad espandersi il principio di carattere generale secondo cui, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quest'ultimo principio opera anche nei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via di mero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, atteso che detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell'impiego privato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto a tempo indeterminato. Il timore valorizzato dalla Corte costituzionale non può essere ravvisato rispetto a mere aspettative del lavoratore pubblico, quali sono quelle inerenti alla stabilizzazione del rapporto medesimo o al rinnovo di quello precario, che per essere soddisfatte richiedono il rispetto delle regole, procedimentali e sostanziali, che disciplinano le assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, regole la cui violazione può essere sempre fatta valere dal lavoratore, perché l'ordinamento garantisce, nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato e non, non solo la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, ma anche l'accertamento del diritto all'assunzione e la costituzione del rapporto, ove ne ricorrano i presupposti”.
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La “stabilità del rapporto di lavoro” e i suoi riflessi sulla decorrenza del termine di prescrizione
La prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato