Con nota n. 4757/2025, l’INL ha reso le indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).
Il documento riguarda, in particolare, l’ambito di competenza territoriale degli uffici con doppia o tripla sede.
L’INL precisa che “Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL- in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali - in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima”.
Di conseguenza, per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.
A titolo esemplificativo, se l’impresa istante ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso la sede territoriale dell’INL o alla sede centrale.