L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretato nel senso che “la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lettera a), di tale disposizione”.
L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che “esso osta a che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, non sia presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di una controversia promossa da una società in liquidazione e alcuni lavoratori, in merito alla risoluzione dei contratti di lavoro di questi ultimi, intervenuta a seguito del loro rifiuto di conformarsi alla decisione di trasferimento del loro luogo di lavoro)”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha così deciso la questione pregiudiziale sottopostale in materia di rifiuto del trasferimento a sede distante e nozione di licenziamento ai fini del computo nelle procedure collettive (sentenza n. 907 del 4 giugno 2026).
In sintesi, dunque, la cessazione del rapporto derivante dal rifiuto del lavoratore costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva 98/58/CE e, dunque, deve essere compreso nel computo delle soglie per l’attivazione delle citate procedure di licenziamento collettivo che comprendono le attività di informazione e di consultazione sindacale.