Richiesta di accesso dati: se lo scopo è solo quello di chiedere un futuro risarcimento l’istanza può essere respinta

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea una prima richiesta di accesso, in determinate circostanze, può essere considerata già eccessiva ai sensi del RGDP e, dunque, abusiva (sentenza causa C-526/24).

La vicenda prendeva le mosse dalla domanda avanzata da un cittadino dell’Austria che si era iscritto ad una newsletter di una piccola impresa inserendo i propri dati personali sul modulo presente sul sito internet. Tredici giorni dopo, lo stesso aveva presentato alla medesima impresa una richiesta di accesso ai sensi del RGDP, richiesta che, però, era stata reputata abusiva.

La Corte ha confermato che, nel caso in cui il titolare del trattamento dimostri che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dal RGPD per la presentazione di una richiesta di accesso, questa è stata presentata non per prendere conoscenza del trattamento dei dati e verificarne la liceità, bensì con l’intento, qualificabile come abusivo, di creare artificiosamente le condizioni necessarie per ottenere un risarcimento ai sensi del RGPD, la richiesta è qualificabile, appunto, come abusiva.

Come si legge anche nel comunicato stampa, la Corte ha rammentato che la persona che subisce un danno, patrimoniale o non, causato da una violazione del RGDP, ha diritto al risarcimento del pregiudizio subito; tuttavia, l’interessato deve dimostrare l’effettiva sussistenza del danno e, in ogni caso, non può ambire al risarcimento del danno nel caso in cui la causa determinante di tale danno sia il proprio comportamento.

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Maria Santina Panarella
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