Questionario post malattia del lavoratore: il Garante privacy sanziona una Società

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con una multa di cinquanta mila euro una Società datrice di lavoro che sottoponeva i lavoratori ad un “colloquio di rientro al lavoro” con la compilazione di un questionario in seguito ad assenze dovute a malattie e ricoveri.

Da quanto si legge nel provvedimento (qui il testo integrale), nell’ambito dell’istruttoria avviata a seguito di una segnalazione sindacale, sono state riscontrate numerose violazione del GDPR.

In primo luogo, secondo il Garante, attraverso la compilazione del modulo per il colloquio di rientro al lavoro a seguito di assenza, la Società avrebbe trattato dati dei lavoratori (sia dati c.d. comuni sia dati c.d. particolari) in assenza di un’idonea condizione di liceità, quindi in violazione dell’art. 6 del Regolamento e dell’art. 9 del Regolamento.

Inoltre, la condotta posta in essere dalla Società si sarebbe posta in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento): i dati raccolti in occasione della compilazione del modulo per il colloquio di rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia, infortunio o ricovero sono risultati non pertinenti rispetto all’attività che il datore di lavoro dovrebbe effettuare, nel caso di assenza del lavoratore, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 2087 c.c., pure in ragione dell’attribuzione dell’attività di sorveglianza sanitaria al medico competente, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008.

È stato reputato violato anche il principio di limitazione della conservazione, considerando il termine di dieci anni – valutato sproporzionato dal Garante - applicato dalla Società.

Secondo il Garante, la Società avrebbe altresì trattato dati dei lavoratori non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore, in violazione dell’art. 113 del Codice.

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Maria Santina Panarella
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