La l. 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 159/2025 recante “Disposizioni urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, è stata pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2025.
Il provvedimento, articolato in 24 articoli, è così entrato in vigore il 31 dicembre 2025.
Ecco una sintesi.
L'articolo 1 autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico, con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei contributi INAIL in agricoltura.
L'articolo 1-bis - inserito al Senato - dispone che, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro.
L'articolo 2 modifica i requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato.
L'articolo 4 interviene al fine di rafforzare la capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Arma dei carabinieri.
L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e demanda ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per cybersicurezza nazionale.
L'articolo 6 attribuisce ad apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni l'individuazione dei criteri e dei requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 18 del D.L. 48/2023; quest’ultima deve essere interpretata nel senso che l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori istruzione e formazione comprende anche gli infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso. Il medesimo articolo 7, inoltre, esclude che le convenzioni stipulate per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.
L'articolo 8 prevede l'erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali che hanno diritto alla rendita prevista dalla normativa vigente.
L'articolo 9 dispone che l'assegno di incollocabilità sia erogabile non più fino a 65 anni, ma fino ad un'età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio del collocamento obbligatorio mirato, come adeguata periodicamente all'età pensionabile.
L'articolo 10 aggiorna i riferimenti normativi alle norme tecniche UNI cui devono conformarsi i modelli di organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.
L'articolo 11 dispone che, come già previsto per le gestioni amministrate dall'INPS, dal 1° gennaio 2026 tutte le movimentazioni anticipazioni di cassa tra le gestioni dell'INAIL sono evidenziate mediante regolazione e non determinano oneri o utili.
L'articolo 12 autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto. La stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025.
L'articolo 13 riconosce al personale dell'INL una somma forfetaria per le missioni ispettive e all'Istituto l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali. Inoltre, per le imprese costituite in forma societaria, si dispone che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione.
L'articolo 14 reca disposizioni relative al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
L'articolo 14-bis - introdotto al Senato - reca disposizioni volte a favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, in particolare ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l'inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori, nonché, per talune tra le citate convenzioni, elevando dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori disabili e consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro.
L'articolo 15 prevede l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l'identificazione e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti, demandando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale su tali eventi.
L'articolo 16 disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno. Inoltre, l'effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro viene consentita a tutto il personale sanitario, e non solo quindi ai medici del lavoro, dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
L'articolo 17 reca disposizioni in merito ai controlli sanitari. In particolare:
L'articolo 18 introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
L'articolo 19 prevede misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati dalle regioni e dalle province autonome, dal Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nell'ambito degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
L'articolo 20 proroga fino al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 29 ottobre 2023 e dal 2 novembre 2023, in diverse province toscane.
L'articolo 20-bis - introdotto al Senato - introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.