Con la circolare n. 6/2026, l’Inps ha pubblicato i ‘nuovi limiti minimi di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti’ in vigore dal 1° gennaio 2026.
Si segnala, in particolare, che il valore minimale di retribuzione giornaliera è stato fissato in € 58,13. Questo parametro rappresenta la soglia minima che le retribuzioni giornaliere devono rispettare, garantendo così una base di tutela per i lavoratori dipendenti.
Inoltre, è stata confermata, anche con riferimento al periodo di imposta 2026, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit già prevista con la legge n. 207/2024. Nello specifico, l’articolo 1, comma 390, della citata legge prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il suddetto limite è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.
La circolare è visionabile nel sito istituzionale dell’Istituto.