Con l’ordinanza del 16 ottobre 2025 il Tribunale di Cassino ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in ordine alla questione dell'individuazione del dies a quo dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 - ter c.p.c. nell'ipotesi in cui l'udienza fissata in citazione sia stata d'ufficio differita ex art. 168 - bis c.p.c. alla prima udienza di comparizione del giudice istruttore assegnatario del fascicolo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra D.M.A. ha convenuto in giudizio il Comune di …, al fine di ottenere il risarcimento del danno per una caduta causata da un’insidia.
Nell’atto di citazione veniva indicata l’udienza di prima comparizione del 30 dicembre 2024, udienza che successivamente veniva differita d’ufficio all’8 gennaio 2025 ai sensi dell’art. 168 - bis, comma 4, c.p.c.
Ai sensi del nuovo art. 171 - ter c.p.c., l’attrice faceva riferimento per la decorrenza del termine per il deposito delle memorie integrative alla nuova data di udienza dell’8 gennaio 2025; mentre il Comune alla data di udienza indicata nell’atto di citazione.
Dopo che le memorie ex art. 171 - ter erano già state depositate, il Tribunale di Cassino ha ulteriormente differito la data di udienza al 19 novembre 2025.
Il Comune ha eccepito la tardività del deposito delle memorie ex art.171 - ter c.p.c. di parte attrice perché depositate computando i termini rispetto all’udienza dell’8 gennaio 2025, anziché del 30 dicembre 2024, quale udienza fissata in citazione.
Secondo il Comune il termine a ritroso previsto dall’art. 171 - ter c.p.c. deve decorrere dalla data di udienza fissata in citazione sulla base del fatto che “l'art. 70 bis disp. att. c.p.c. impone il rispetto dei termini di comparizione con riferimento all’udienza fissata in citazione”, nonché in forza della “formulazione letterale dell'art. 171 - bis, comma 5, c.p.c., nella parte in cui distingue tra udienza fissata in citazione e udienza fissata dal giudice istruttore, ritenendo che il mero differimento d'ufficio dell'udienza non possa incidere sul computo dei termini processuali, in assenza di un provvedimento espresso di differimento ai sensi dell'art. 171-bis, co. 2 e 3, c.p.c.”.
Al contrario secondo parte attrice “i termini per il deposito delle memorie decorrono dall'udienza effettivamente fissata dal giudice, anche se differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, co. 4, c.p.c., e successivamente confermata con decreto. Tale tesi troverebbe fondamento nell'art. 171 - bis, co. 5, c.p.c., nella formulazione vigente, che prevede espressamente la decorrenza dei termini di cui all'art. 171 - ter, onde la conferma dell'udienza differita d'ufficio da parte del giudice istruttore, e così il decreto di differimento del 30 dicembre 2024, costituiscono il momento rilevante per il computo dei termini, con la conseguenza che le memorie depositate entro i quaranta giorni precedenti tale udienza dovrebbero ritenersi tempestive”.
La questione oggetto di contrasto tra le parti risulta essere, secondo il Tribunale, decisiva ai fini della definizione del giudizio (in quanto “ove si propendesse per il decorso dall'udienza fissata in citazione, la prima e la seconda memoria integrative della Di Murro risulterebbero tardivamente depositate, e le istanze istruttorie risulterebbero conseguentemente formulate oltre i termini stabiliti a pena di decadenza”).
La questione presenta altresì gravi difficoltà interpretative (in quanto risultano “plausibili e di pari forza interpretativa entrambe le posizioni prospettate”) e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione.
Infine, la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi (attenendo alla “interpretazione di norme processuali da farsi oggetto di applicazione in tutti i procedimenti introdotti nelle forme del rito ordinario di cognizione”).
Sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 363 - bis c.p.c. il Tribunale ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione di diritto sopra illustrata.