Licenziamento nelle piccole imprese: costituzionalmente illegittimo il tetto di sei mensilità all’indennità risarcitoria

Stefano Guadagno
21 Luglio 2025

La Corte costituzionale, con sentenza del 21 luglio 2025, n. 118, ha dichiarato l’incostituzionalità del tetto di sei mensilità imposto all’indennità risarcitoria nel caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese.

Il Tribunale di Livorno aveva rimesso alla Corte delle Leggi la questione della legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.

Il rimettente aveva ritenuto la disposizione “lesiva dell’art. 3, commi primo e secondo, Cost., in quanto finirebbe per disegnare una tutela standardizzata e inidonea a coprire fattispecie di licenziamento connotate da vizi di differente gravità, trattando in modo sostanzialmente eguale anche situazioni concrete molto diverse, senza consentire la «personalizzazione» del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie, né garantirne l’adeguatezza e la congruità oltre che la funzione deterrente”. La medesima violazione è stata contestata anche sotto l’ulteriore profilo del trattamento irragionevolmente diverso di situazioni simili: “da un lato, quella dei dipendenti di datori di lavoro con più di quindici occupati, i quali, ove colpiti da licenziamento illegittimo, dispongono di una tutela graduata a seconda della gravità del vizio; dall’altro, quella dei dipendenti di un datore di lavoro con meno di quindici occupati, che invece, quando risultino anch’essi vittime di provvedimento espulsivo illegittimo, possono usufruire di una tutela indennitaria costretta in una forbice ridottissima, da tre a sei mensilità”.

La sentenza pubblicata ieri ritiene fondata la questione con riferimento a tutti i parametri indicati.

Già in passato, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 2018, aveva ritenuto che «[l]a previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse», in violazione, quindi, del principio di eguaglianza

La Corte si era già pronunciata sulla norma in questione, con sentenza n. 183 del 2022 (pubblicata sul nostro sito, Licenziamento illegittimo e contratto a tutele crescenti: per la Corte Costituzionale è urgente una riforma del Jobs Act per garantire tutele adeguate) ravvisando la sussistenza della violazione degli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in ragione dell’«esiguità dell’intervallo tra l’importo minimo e quello massimo dell’indennità», poiché essa «vanifica l’esigenza di adeguarne l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un’efficace deterrenza». E ancora si è sottolineato che «[i]l limite uniforme e invalicabile di sei mensilità, che si applica a datori di lavoro imprenditori e non, opera in riferimento ad attività tra loro eterogenee, accomunate dal dato del numero dei dipendenti occupati, sprovvisto di per sé di una significativa valenza».

In quel caso, la Corte ha ritenuto di non poter porre rimedio alla situazione, sottolineando la necessità di una complessiva riforma legislativa della materia.

La sentenza in commento ravvisa nella imposizione di un tetto all’indennità risarcitoria una violazione dei principi costituzionali “dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria «personalizzazione del danno subito dal lavoratore»”.

Rileva quindi la Corte che il significativo contenimento, peraltro in un divarsio ristretto, delle conseguenze indennitarie in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese previsto dalla norma in questione, si configura come “una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata … inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore, adeguato a garantirne la dignità, nel rispetto del principio di eguaglianza”. Ribadisce quindi la Corte che il ristoro in favore del lavoratore “può essere delimitato, ma non sacrificato neppure in nome dell’esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi, al cospetto di un licenziamento illegittimo che l’ordinamento, anche nel peculiare contesto delle piccole realtà organizzative, qualifica comunque come illecito”.

La sentenza conclude con l’auspicio che il legislatore intervenga sulla questione della delimitazione del risarcimento tenendo in considerazione che “il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale, richiamata in precedenza”.

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