Con ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), sollevata in riferimento agli artt. 3, e 117 della Costituzione, anche in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.
La Corte Costituzionale ha ricordato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 118 del 2025 (ne avevamo parlato in Licenziamento nelle piccole imprese: costituzionalmente illegittimo il tetto di sei mensilità all’indennità risarcitoria), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Con tale pronuncia, è stato ravvisato un vulnus agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, non già nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità risarcitorie previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all’interno di una forbice, diversamente individuata in relazione a ciascun tipo di vizio del licenziamento, ma nell’imposizione di un tetto alla indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi da parte delle piccole imprese, stabilito in sei mensilità e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità; si è ritenuto che tale tetto comprimesse in maniera eccessiva l’ammontare dell’indennità, così “dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore”.
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile a quella in scrutinio, ha reso quest’ultima priva di oggetto, determinandone, quindi, la manifesta inammissibilità.