Con il comma 731 della legge di bilancio del 30 dicembre 205, n. 199, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, il legislatore ha introdotto nuovi limiti alla generale ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.
La novella legislativa stabilisce che l’atto unilaterale di rinuncia deve considerarsi nullo “se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.
La disposizione di cui al comma 731 risulta applicabile anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano “compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (v. comma 732).
La norma deve essere ovviamente inquadrata nel contesto creatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite n. 23093 dell’11 agosto 2025: quest’ultima, infatti, com’è noto, aveva affermato, nei termini che si ricorderanno tra breve, la rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare; la norma inserita nella legge di bilancio ha invece posto alla predetta facoltà una serie di limiti legati, come visto, al rispetto della normativa urbanistica, ambientale e sismica, con la chiara finalità di evitare che, per effetto della rinuncia, fosse acquisita allo Stato la proprietà di immobili la cui titolarità e la cui gestione possano essere per esso antieconomiche.
La formulazione della norma desta, tuttavia, non poche perplessità, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, considerata la genericità del richiamo al parametro della conformità alla vigente normativa “ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.
Con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025 le Sezioni Unite hanno risolto alcune questioni controverse sorte sul tema della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, sollevate, in particolare, dal Tribunale di L’Aquila e dal Tribunale di Venezia con le ordinanze di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. rispettivamente del 14 gennaio 2024 e del 23 aprile 2024 entrambe oggetto di un nostro precedente commento (si v. sul nostro sito “La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: una questione controversa da rinviare alle Sezioni Unite” e “Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: una nuova ordinanza di rinvio pregiudiziale”), affermando i seguenti principi di diritto:
Per leggere il testo integrale della sentenza della Cassazione, S.U., 11 agosto 2025, n. 23093 clicca qui
https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/23093_08_2025_civ_noindex.pdf