Legge di bilancio e nuovi limiti alla rinuncia abdicativa alla proprietà

Camilla Maranzano
13 Gennaio 2026

Con il comma 731 della legge di bilancio del 30 dicembre 205, n. 199, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, il legislatore ha introdotto nuovi limiti alla generale ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.

La novella legislativa stabilisce che l’atto unilaterale di rinuncia deve considerarsi nullo “se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.

La disposizione di cui al comma 731 risulta applicabile anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano “compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (v. comma 732).

La norma deve essere ovviamente inquadrata nel contesto creatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite n. 23093 dell’11 agosto 2025: quest’ultima, infatti, com’è noto, aveva affermato, nei termini che si ricorderanno tra breve, la rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare; la norma inserita nella legge di bilancio ha invece posto alla predetta facoltà una serie di limiti legati, come visto, al rispetto della normativa urbanistica, ambientale e sismica, con la chiara finalità di evitare che, per effetto della rinuncia, fosse acquisita allo Stato la proprietà di immobili la cui titolarità e la cui gestione possano essere per esso antieconomiche.

La formulazione della norma desta, tuttavia, non poche perplessità, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, considerata la genericità del richiamo al parametro della conformità alla vigente normativa “ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.

Con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025 le Sezioni Unite hanno risolto alcune questioni controverse sorte sul tema della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, sollevate, in particolare, dal Tribunale di L’Aquila e dal Tribunale di Venezia con le ordinanze di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. rispettivamente del 14 gennaio 2024 e del 23 aprile 2024 entrambe oggetto di un nostro precedente commento (si v. sul nostro sito “La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: una questione controversa da rinviare alle Sezioni Unite” e Rinuncia abdicativa al diritto di proprietà: una nuova ordinanza di rinvio pregiudiziale”), affermando i seguenti principi di diritto:

  • La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››”;
  • Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.

Per leggere il testo integrale della sentenza della Cassazione, S.U., 11 agosto 2025, n. 23093 clicca qui

https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/23093_08_2025_civ_noindex.pdf

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