La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronuncia in relazione ad un (delicato) caso in cui era stato deciso di interrompere i trattamenti che mantenevano in vita un paziente che, in precedenza, aveva espresso il volere contrario. I familiari avevano lamentato una violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU) (CEDU, sez. V, sent. 5 febbraio 2026, ric. n. 55026/22, caso Medmoune v. Francia).
In particolare, i ricorrenti avevano dedotto la violazione del diritto alla vita del signor A.M. – rispettivamente fratello e marito – a seguito della decisione medica di interrompere il trattamento che lo teneva in vita. La particolarità del caso risiedeva, appunto, nel fatto che il paziente aveva redatto direttive anticipate destinate a proseguire il trattamento vitale nel caso in cui avesse perso definitivamente conoscenza e non avesse potuto più comunicare.
La Corte ha stabilito che il quadro legislativo francese è compatibile con l'articolo 2, inclusa la possibilità di non seguire le direttive anticipate del paziente. Secondo la Corte, la scelta fatta dal legislatore francese rientra nel margine di apprezzamento di cui godono gli Stati membri per decidere i criteri da valutare al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra gli interessi che vengono in rilievo.
Con specifico riferimento al processo decisionale, secondo la Corte, le volontà del sig. A.M. erano state prese in considerazione. Tuttavia, nelle successive riunioni multidisciplinari e collettive erano state ritenute inappropriate e incompatibili con la situazione medica del paziente. Solo dopo aver constatato che tutte le discussioni collettive sull'etica avevano unanimemente definito la situazione come un accanimento terapeutico, l'équipe medica aveva preso una nuova decisione di interrompere il trattamento.
Anche gli stessi familiari erano stati coinvolti nel processo decisionale, così come il loro parere era stato preso in considerazione; pur comprendendo la posizione sul piano umano, i sanitari non avevano potuto condividerla, però, dal punto di vista medico.
Secondo la Corte, non vi era stata violazione dell’art. 2, alla luce, in particolare, dei seguenti elementi: