La reperibilità notturna costituisce orario di lavoro?

Secondo la Corte di Cassazione la reperibilità notturna costituisce orario di lavoro.

Una recente pronuncia si è soffermata su tale questione (ord. n. 10648/2025 del 23 aprile 2025) che implica, all’evidenza, l’esame della nozione di orario di lavoro ai sensi della Direttiva 2003/88/CE concernente alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Secondo la Cassazione, in base ai principi espressi dalla Corte di Giustizia, i periodi di reperibilità, anche senza permanenza sul luogo di lavoro, devono essere qualificati come “orario di lavoro”, a maggior ragione se il lavoratore è obbligato alla presenza fisica sul luogo indicato dal datore di lavoro, manifestando una sostanziale disponibilità nei confronti di quest'ultimo, al fine di intervenire immediatamente in caso di necessità.

Come ricorda la Corte, infatti, “secondo la nozione UE, la definizione di “orario di lavoro” va intesa in opposizione a quella di “riposo”, con reciproca esclusione delle due nozioni; e, all'evidenza, l'obbligo di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non determinante interventi di assistenza, comprime significativamente la gestione del proprio tempo, che non è più tempo libero, da parte del lavoratore interessato; come spiegato dalla CGUE (§ 36, sentenza del 9 marzo 2021 in causa C- 580/19”. In effetti, nel corso di un periodo di guardia, il lavoratore, tenuto a permanere sul luogo di lavoro all'immediata disposizione del suo datore di lavoro, deve restare lontano dal proprio ambiente familiare e sociale e beneficia di una minore libertà di gestire il tempo in cui non è richiesta la sua attività professionale. Pertanto, l'integralità di siffatto periodo deve essere qualificata come “orario di lavoro”, ai sensi della direttiva 2003/88,/CE “a prescindere dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate dal lavoratore nel corso di suddetto periodo” ( in questo senso già Cass n. 32418/2023n. 34125/2019).

La ricostruzione in termini di dicotomia tra orario di lavoro e periodo di riposo, in base alla normativa dell'Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana – precisa la Suprema Corte - non determina di per sé che il turno di reperibilità notturno debba essere retribuito come lavoro straordinario notturno (come richiesto in via principale da parte ricorrente); ma nemmeno giustifica la sua mancata considerazione ai fini retributivi (o quantomeno adeguatamente indennitari).

A tale approdo, invece, era giunta la sentenza gravata.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato una cooperativa sociale al pagamento del compenso per lavoro straordinario e notturno in favore del lavoratore in relazione ai servizi di reperibilità notturna, aveva rigettato la domanda ritenendo le modalità di presenza notturna sussumibili nell'art. 57 CCNL (che disciplina la reperibilità con pernottamento) e non nell'art. 53 (riguardante il lavoro straordinario).

A dire della Cassazione, la Corte territoriale non aveva considerato l'entità del compenso per i servizi di reperibilità notturna prestati presso la struttura costituente luogo di lavoro, entità che, in ogni caso, deve essere conforme al principio di retribuzione proporzionata e dignitosa, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa

Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla medesima Corte d'Appello in diversa composizione, per il riesame della fattispecie concreta attenendosi ai seguenti principi di diritto: “in base alla normativa dell'Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana, la definizione di “orario di lavoro” va intesa in opposizione a quella di “riposo”, con reciproca esclusione delle due nozioni; l'obbligo, per il lavoratore, di svolgere turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non determinante interventi di assistenza, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito; la retribuzione dovuta per tali prestazioni deve essere conforme ai criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost.”.

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Maria Santina Panarella
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