In materia di rapporto di agenzia, la preponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell'agente, ma, ai sensi dell'art. 1748, co. 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. 26 maggio 2026, n. 16294).
Nel caso di specie, l’agente aveva dichiarato il recesso per asserita giusta causa richiamando plurime condotte della mandante ritenute contrarie a buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto; aveva così adito il Tribunale competente per ottenere la condanna della preponente al pagamento delle indennità di fine rapporto nonché al risarcimento dei danni per violazione della clausola di esclusione.
Il Giudice aveva respinto le domande dell’agente, accogliendo, invece, la domanda riconvenzionale della Società relativa all’indennità sostitutiva del preavviso.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado. Il lavoratore aveva così proposto ricorso per cassazione.
Nel valutare le censure avanzate dall’agente, la Corte, richiamando il principio sopra riportato, ha affermato che, nel caso di specie, non risultava accertato che la preponente avesse operato con continuità nella zona assegnata in esclusiva all’agente e, dunque, il convincimento della Corte territoriale, che aveva ritenuto legittimo il comportamento in tal senso della mandante, era conforme a diritto.
Sul piano della provvigione c.d. indiretta – ha poi soggiunto la Cassazione - lo stesso comma 2 dell'art. 1748 c.c., che la prevede come diritto dell'agente, contiene l'espressa riserva "salvo che sia diversamente pattuito", dimostrando che la norma sulla provvigione c.d. indiretta ha carattere dispositivo, suscettibile pertanto di essere derogata mediante accordo delle parti. In tal senso era l'ultimo periodo dell'art. 4.2. del contratto di agenzia di specie che escludeva, appunto, il diritto dell'agente alla provvigione per i "clienti direzionali" con i quali gli affari erano stati conclusi e gestiti direttamente dalla preponente.
Posta la legittimità di affari – non continuativi, ma specifici – conclusi direttamente dalla preponente nella zona assegnata in esclusiva all'agente, “le alternative ammissibili e valide sono soltanto due: la provvigione indiretta spettante all'agente per legge, oppure la sua esclusione mediante una specifica pattuizione delle parti. Tertium non datur”. Quindi quel che non è validamente pattuibile è la facoltà, riservata alla preponente, di decidere se corrispondere oppure no la provvigione indiretta.
La Cassazione ha espresso, in sintesi, i seguenti principi di diritto ai quali dovrà attenersi il Giudice di rinvio:
"in materia di rapporto di agenzia, la conclusione diretta, a mezzo di propri dipendenti, di affari da parte della preponente nella zona di competenza esclusiva dell'agente, se non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoli affari, anche se di rilevante entità, è un fatto lecito e come tale non può essere sussunta nella giusta causa di recesso dell'agente";
"l'art. 1748, co. 2, c.c. sul diritto dell'agente alla provvigione c.d. indiretta è norma dispositiva e quindi derogabile dalle parti mediante una clausola che escluda tale diritto o lo limiti, escludendolo solo per alcune delle categorie di clienti con i quali la preponente si riservi la facoltà di contrattare direttamente";
"nel contratto di agenzia i contraenti non possono validamente pattuire la riserva alla preponente della facoltà di riconoscere o no la provvigione c.d. indiretta all'agente per gli affari conclusi direttamente dalla prima; una clausola di tal fatta è nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.";
"la nullità della predetta clausola non inficia la validità dell'intero contratto di agenzia, che resta valido, e sussiste il diritto dell'agente anche alla provvigione c.d. indiretta, che in tal caso trova la sua fonte nell'art. 1748, co. 2, c.c.".