La Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 depositata il 28 maggio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 45 c.p.c. nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente diritto vivente, secondo cui il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto nei casi di conflitto negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile e non per valore.
Da quanto si evince anche dal comunicato stampa, le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Piacenza che, in relazione agli artt. 3, 25, 97 e 11 della Costituzione, aveva rilevato che la norma, precludendo al giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta (dopo che quello adito per primo si sia dichiarato incompetente per valore) di richiedere il regolamento d’ufficio, anche in caso di declinatoria pronunciata dolosamente o per colpa grave, consentirebbe al giudice di spogliarsi arbitrariamente della competenza a decidere cause non gradite.
Secondo la Corte, invece, non vi sarebbe alcuna lesione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge sancita dall’art. 25 Cost.; infatti, a fronte di una pronuncia dichiarativa della incompetenza ratione valoris, la preclusione, per il giudice della riassunzione, di chiedere il regolamento d’ufficio consegue pur sempre a un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in base a regole di diritto, giudizio che può essere sottoposto a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l’appello.