Con l’ordinanza del 2 marzo 2026, n. 4704 la Corte di Cassazione si è espressa in tema di responsabilità medica ribadendo il principio per cui “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato”.
1. - I fatti di causa
I signori…, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà (così normativamente denominata al momento della proposizione della domanda) sui figli minori, convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera di … e i dott.ri…. al fine di ottenere il risarcimento dei danni da essi subiti in seguito all’intervento chirurgico di erniectomia cervicale praticato su uno dei loro figli.
In seguito all’intervento il figlio degli attori aveva riportato la paralisi della corda vocale destra.
Il Tribunale di Avellino, visto l’esito della ctu, rigettava la domanda attorea sostenendo che “la lesione del nervo laringeo è riportata in letteratura con diversi valori percentuali, compresi fra il 3% ed il 18%; i consulenti tecnici d'ufficio confermavano che l'intervento, "pur se correttamente eseguito, non esclude la complicanza quale la disfonia da paralisi nel nervo laringeo ricorrente, quale verificatosi nel caso di specie"; in particolare come affermato dagli ausiliari, "dopo una precisa diagnosi ed un corretto intervento, il paziente si è ritrovato, dopo l'operazione, con una disfonia che gli ha impedito l'espletamento di una regolare vita lavorativa, ripercuotendosi sulla vita familiare, di relazione e sul suo equilibrio psico-emotivo"; di conseguenza, non è configurabile alcuna responsabilità professionale in capo all'equipe medica; inoltre, se è vero che, come evidenziato nella relazione di C.T.U., il consenso all'intervento chirurgico in oggetto fu prestato sulla base di una non corretta informazione concernente, in particolare, la descrizione delle probabili complicanze, è pur vero che lo stesso non aveva fornito alcun elemento volto a dimostrare che, ove correttamente informato, avrebbe deciso di non sottoporsi al trattamento chirurgico”.
2. – L’appello
Contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino è stato proposto appello che veniva accolto.
Per il giudice di secondo grado “al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate "complicanze", rilevate dalla statistica sanitaria. Infatti, la nozione di complicanza indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. Cass. 8/1/2020, n. 122; Cass. 30/6/2015, n. 13328)”.
Secondo la Corte d’appello di Napoli in ogni caso di insuccesso dell'intervento incombe sul medico l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione (cfr. Cass. 8/10/2008, n. 24791; Cass. 28/5/2004, n. 10297; Cass. 21/6/2004, n. 11488).
Poiché nel caso di specie i sanitari non avevano allegato e provato nulla circa la difficoltà dell'intervento, doveva concludersi che si trattava di un’operazione di routine.
I medici, per poter superare la presunzione che la complicanza della lesione del nervo laringeofosse stata determinata dalla loro responsabilità,avrebbero dovuto dimostrareche la complicanza “derivasse da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento”.
A conclusione del proprio ragionamento la Corte d’appello, rilevato che parte attrice aveva eccepito l'omessa individuazione ed evidenziazione, durante l'intervento chirurgico, del nervo laringeo al fine di evitarne la lesione, e che i convenuti nulla avevano dedotto sul punto, aggiungeva che “la circostanza di fatto della mancata identificazione in fase intraoperatoria del nervo in oggetto deve considerarsi processualmente come pacifica ai fini della decisione della controversia”. Sul punto non poteva intervenire in aiuto la cartella clinica in quanto sul punto "assolutamente lacunosa".
La Corte d’appello precisava altresì che dall'esame della cartella “non v'è alcuna descrizione circa l'eventuale manovra di isolamento del nervo laringeo, nella prospettiva di rendere lo stesso visibile e, quindi, di scongiurarne la lesione iatrogena”.
Infine, veniva espresso il seguente principio e cioè che “in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato”.
3. – Il ricorso per cassazione
Contro la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione dai due medici.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento n. 4704 del 02/03/2026 ha ritenuto infondato il ricorso proposto dai due medici confermando i principi affermati dal giudice di secondo grado.
In particolare, con riferimento al valore probatorio della cartella clinica ha affermato quanto segue: “La decisione d'appello, come del resto emerge da quanto fin qui illustrato, non ha affatto inteso accogliere la domanda sotto il profilo indicato dalla parte ricorrente, cioè del danno conseguente alla mancata informazione e quindi sulla lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione, ma al contrario, ha valorizzato la lacunosità della cartella clinica, come espressamente lamentata dagli stessi ausiliari, al fine di ritenere non rilevante la conclusione degli stessi in ordine all'assenza di rilievi negativi circa l'esecuzione dell'intervento, così espressamente esprimendosi ed aggiungendo che "la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato".