Impresa familiare: la continuità dell’apporto del familiare non richiede la prevalenza

In tema di impresa familiare, l'art. 230-bis c.c. esige soltanto la continuità dell'apporto del familiare all'impresa, e, al di fuori dei casi in cui rilevi l'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, non richiede che il lavoro prestato dal medesimo collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto ad altre attività eventualmente dallo stesso svolte.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 17293 del 1° giugno 2026) ha così respinto il ricorso di un’impresa proposto avverso la sentenza di appello che aveva accertato che il coniuge lavoratore aveva contribuito alla crescita dell’impresa ed aveva riconosciuto il suo diritto a ricevere la liquidazione della quota degli utili a seguito della cessazione dell’impresa familiare.

La ricorrente aveva denunciato, tra le altre cose, la violazione dell'art. 230 bis c.c. per aver il giudice di appello escluso che la norma indicata richiedesse la prevalenza dell'attività prestata dal collaboratore nell'impresa del congiunto rispetto ad altre attività.

Secondo la Cassazione, sul piano dell'interpretazione letterale in senso stretto dell'art. 230-bis c.c., nell'intero testo di tale articolo non ricorre mai il vocabolo "prevalenza" (intesa nel senso comune di essere prevalente in senso quantitativo e/o qualitativo rispetto ad altro termine di comparazione), o anche altra locuzione sinonima ovvero assimilabile. Il secondo comma dell'art. 230-bis c.c. recita: "Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo"; ma la nozione di "equivalenza" non è il "contrario", sul piano logico-grammaticale, di "prevalenza". E, del resto, - ha proseguito la Corte - è noto che la specificazione del secondo comma rappresenta attuazione a livello di legislazione ordinaria dei principi sanciti dall'art. 37, comma primo, Cost. e, quindi, nell'ambito dell'art. 230-bis c.c., svolge una funzione che nulla ha a che vedere con la tematica in oggetto.

Richiamando la motivazione di alcuni precedenti di legittimità, della Sez. Tributaria e della Sez. Lavoro, nonché la sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale (ne avevamo parlato in La disciplina dell’impresa familiare si applica anche alla convivenza di fatto) la Corte ha enunciato il principio di diritto sopra richiamato.

In tema di impresa familiare si veda anche Impresa familiare: al convivente di fatto spettano le tutele previste per il coniuge ove risulti un apporto effettivo e continuativo all’impresa.

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Maria Santina Panarella
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