In tema di impresa familiare, è illegittima l'esclusione del convivente di fatto dalla qualifica di familiare ai sensi dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., ove risulti un apporto effettivo e continuativo del convivente all'impresa stessa.
Tale interpretazione si impone in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, comma 3, e dell'art. 230-ter c.c., nella parte in cui non prevedevano tutele equivalenti a quelle riconosciute al coniuge e ai parenti, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché dell'art. 8 Cedu (ne avevamo parlato in La disciplina dell’impresa familiare si applica anche alla convivenza di fatto).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord., 4 maggio 2025, n. 11661), alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, hanno dato applicazione a tali principi.
Dalla pronuncia si evince chiaramente che il giudice di merito deve svolgere un accertamento “in concreto circa l’effettività e la continuità dell’apporto lavorativo del convivente di fatto nell’impresa familiare, apporto che si assume determinativo dell’accrescimento della produttività dell’impresa”.