Il Tribunale di Varese ha accolto il ricorso di una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento intimatole prima del compimento dell’anno di vita del bambino e in assenza di giusta causa.
Nel valutare le doglianze mosse dalla ricorrente, il Giudice ha dapprima ricordato che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la colpa grave di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001 è da valutarsi in termini maggiormente rigorosi rispetto a quelli usualmente impiegati nella valutazione dell’inadempimento del lavoratore destinatario di un licenziamento disciplinare.
Da quanto si legge nella pronuncia (sent. n. 218 del 5 maggio 2026), la dinamica dell’episodio addebitato alla lavoratrice, come descritto nella lettera di contestazione, era stato confermato dall’istruttoria testimoniale; la ricorrente, trovata coricata nell’infermeria situata nei locali della Società, aveva dichiarato alle due colleghe sopraggiunte di non aver dormito bene, di essere stanca e di dover recuperare un po’ di sonno. Al contrario, l’asserito malessere della lavoratrice allegato in ricorso a giustificazione della permanenza in infermeria non aveva ricevuto alcun riscontro probatorio.
Il Giudice ha così ritenuto confermato il fatto contestato consistente nell’essersi la lavoratrice recata in infermeria a riposare, in luogo di riprendere l’attività lavorativa, dopo aver timbrato il rientro dalla pausa pranzo.
Tuttavia, secondo il Tribunale, tale condotta non solo non avrebbe integrato gli estremi della colpa grave richiesta ai fini della validità del licenziamento intimato alla lavoratrice anteriormente al compimento dell’anno di vita del bambino, ma neppure sarebbe stato suscettibile di integrare una giusta causa di licenziamento.
Richiamata la norma della contrattazione collettiva dedicata al licenziamento senza preavviso e quella riferita alle sanzioni conservative, il Giudice ha concluso nel senso che il raffronto con le fattispecie tipizzate rendeva evidente la concreta minor rilevanza dell’inadempimento tenuto dalla ricorrente.
Il ricorso è stato accolto, il licenziamento dichiarato nullo ed il datore condannato, in relazione all’esercizio dell’opzione in tal senso della lavoratrice, al pagamento di un’indennità sostitutiva della reintegra nella misura di 15 mensilità, nonché di un’indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello di efficacia dell’esercizio dell’opzione stessa.
In materia si veda anche Licenziamento illegittimo se il CCNL prevede una sanzione conservativa anche con formula elastica nonché Nel caso in cui il CCNL preveda che un determinato addebito comporti il licenziamento, il giudice può discostarsi dall’esempio elaborato dalle parti sociali e ritenere che un addebito, comunque analogo, possa fondare il recesso datoriale?.
Con specifico riferimento al divieto di licenziamento ex art. 54, co. 3 d. lgs. n 151/2001 e colpa grave, si rinvia a Divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza e grado della colpa e Il licenziamento della lavoratrice madre: la giusta causa non basta.