Licenziamento illegittimo se il CCNL prevede una sanzione conservativa anche con formula elastica

Stefano Guadagno
3 Dicembre 2025

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29343 del 6 novembre 2025, ribadisce che deve darsi ingresso alla tutela della reintegra se la condotta addebitata al lavoratore è riconducibile alla disposizione del CCNL che per quella condotta prevede una sanzione conservativa pur non tipizzando l’illecito disciplinare ma proponendo una formula elastica.

La Corte territoriale, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare, aveva applicato la tutela indennitaria di cui al comma 5 dell’art. 18 L. n. 300 del 1970, anziché quella reintegratoria di cui al comma 4, escludendo che la condotta addebitata al lavoratore rientrasse nella fattispecie per le quali la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa.

In particolare al lavoratore era stata contestata la violazione di una prassi aziendale, fattispecie, a giudizio della Corte di merito, non riconducibile alla negligenza nella esecuzione della prestazione di lavoro, per la quale la contrattazione collettiva (art. 144, comma 7 CCNL Turismo Pubblici Servizi) prevedeva la sanzione conservativa.

Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 18, co. 4, L. n. 300 del 1970, il quale prevede che ove il fatto addebitato al lavoratore rientri “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” il giudice dovrà annullare il licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di una indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

La consolidata, e risalente, giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva” (Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 8621 del 2020; Cass. n. 14811 del 2020).In tale ultimo caso sempre che il giudice “ritenga che il fatto concretamente accertato presenti questa connotazione di maggiore gravità” (da ultimo, Cass. n. 22004 del 2025).

La Cassazione ha poi precisato che “il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo” (Cass. n. 11665 del 2022, con commento sul nostro sito: La reintegrazione nel posto di lavoro perché il fatto rientra tra le condotte punibili dal CCNL con una sanzione conservativa; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 20317 del 2025). Dell'orientamento da ultimo richiamato ha tenuto conto anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 128 del 2024.

Applicando tali principi, l’ordinanza in commento cassa, con rinvio, la sentenza di appello “atteso che, da un canto, per l’applicabilità dell’art. 18, comma 4, St. lav., postula la necessità che la previsione della contrattazione Corte di Cassazione collettiva che punisce l’illecito disciplinare con sanzione conservativa sia tipizzata nel dettaglio, escludendo conseguentemente le disposizioni a contenuto elastico; d’altro canto, neanche spiega la ragione per cui la violazione da parte del lavoratore di una prassi operativa aziendale non possa configurare una negligenza nell’esecuzione del lavoro sussumibile nel raggio applicativo dell’art. 144, comma 7, lett. c) del CCNL in controversia”.

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