Illegittimo il licenziamento della lavoratrice che gridò “Palestina Libera!”

Camilla Maranzano
17 Dicembre 2025

Con la sentenza n. 5214 del 1° dicembre 2025 il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla Fondazione Teatro alla Scala di Milano alla lavoratrice con mansioni di maschera, la quale durante un evento istituzionale aveva gridato “Palestina Libera”, apparendo la sanzione disciplinare manifestamente sproporzionata.

Nella sentenza in commento il Tribunale di Milano ha accertato la rilevanza disciplinare della condotta della lavoratrice che alcuni minuti prima dell’inizio del concerto lasciava la propria postazione di assegnazione (terzo ordine dei palchi destro) per recarsi in prima galleria dove erano accomodati gli organizzatori dell’evento del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in concomitanza con l’ingresso nel palco centrale del Presidente del Consiglio, gridava “Palestina libera!”, tentando di srotolare un manifesto, gesto impedito dall’intervento delle Forze dell’Ordine.

Secondo il Giudice del lavoro la condotta della maschera si è posta “in violazione dei doveri di diligenza e obbedienza tipici del prestatore di lavoro” ed è risultata “esorbitante rispetto al contenuto e ai confini della mansione assegnatela”, venendo in rilievo nel caso di specie l’art. 254 del Contratto Scala applicato al rapporto di lavoro secondo cui “Le Maschere durante lo svolgimento dello spettacolo debbano assicurare la presenza e l’assistenza necessarie. Le temporanee assenze dal proprio posto devono essere sempre autorizzate dai propri Superiori […] Eventuali anomalie dovute a colpe o negligenze verranno perseguite disciplinarmente”.

D’altra parte, il Giudice del lavoro ha ritenuto la sanzione irrogata dalla Fondazione del recesso immediato per giusta causa “manifestamente sproporzionata”, concludendo per l’illegittimità del licenziamento.

La sentenza in commento ha accertato l’assoluta “inoffensività del gesto contraddistinto dalla plateale ma pacifica manifestazione del proprio pensiero e dal tentativo di esposizione di un simbolo ad esso pertinente, bloccato sul nascere dall’immediato intervento delle Forze dell’Ordine”.

La parte datoriale non ha allegato elementi oggettivi e concreti tali da fondare la possibilità che il gesto della maschera evolvesse in chiave violenta o pericolosa per le persone presenti in sala.

La condotta, ha affermato il Tribunale di Milano, si è sviluppata e risolta in un ridottissimo lasso temporale all’inizio dello spettacolo e non ha determinato alcuna variazione del programma della serata.

Risultava quindi maggiormente adeguata l’applicazione di una sanzione conservativa ricompresa nel novero di quelle indicate dall’art. 37 del Contratto Scala (es. rimprovero, multa, sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un certo periodo di tempo).

Il Tribunale non ha accolto la richiesta di accertamento del diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla sua naturale scadenza (30 settembre 2025) essendo la decisione intervenuta successivamente alla data di scadenza della proroga contrattuale.

In ogni caso, il Giudice del lavoro ha osservato che le conseguenze di natura restitutoria non si applicano alla fattispecie del contratto a tempo determinato, residuando in favore del lavoratore a termine licenziato la sola tutela di natura risarcitoria.

In conclusione, il Tribunale di Milano, accertata l’illegittimità del licenziamento, ha condannato la Fondazione Teatro alla Scala di Milano al risarcimento del danno in favore della ricorrente.

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