L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “circostanze eccezionali” contenuta in tale disposizione ricomprende l’impatto di un fulmine su un aeromobile con il quale avrebbe dovuto essere effettuato un volo, da cui siano conseguite ispezioni obbligatorie di sicurezza dell’aeromobile che hanno condotto alla sua reimmissione in servizio tardiva.
La Corte di Giustizia dell’UE, con decisione del 16 ottobre 2025, causa C-399/2024, ha così affermato che la compagnia aerea può essere sollevata dall’obbligo di versare una compensazione per la cancellazione o per il ritardo prolungato quando l’impatto di un fulmine sull’aereo abbia richiesto ispezioni di sicurezza che hanno tardato il volo.
Poco prima del suo atterraggio, un aereo era stato colpito da un fulmine. A causa delle ispezioni obbligatorie di sicurezza, l’aereo non aveva potuto effettuare il volo successivo previsto. Il passeggero che doveva prendere quel volo era così giunto a destinazione con un ritardo di oltre sette ore.
La compagnia aerea aveva ritenuto che potesse configurarsi un’ipotesi di circostanza eccezionale e che, avendo la medesima adottato tutte le misure per rimediare al ritardo, non doveva alcuna compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004 cit.
Nella pronuncia, la Corte ha premesso che il citato articolo 5, paragrafo 3, costituisce una deroga al diritto riconosciuto in capo ai passeggeri alla compensazione pecuniaria, ed ha richiamato l’obiettivo del regolamento n. 261/2004 consistente, come emerge dal suo considerando 1, nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Da qui l’assunto secondo il quale la nozione di circostanze eccezionali va interpretata restrittivamente.
Un vettore aereo operativo – ricorda la pronuncia - al fine di sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso su un volo precedente operato dal vettore medesimo con lo stesso aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo successivo.
La nozione di “circostanze eccezionali” designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine
Il considerando 14 del regolamento n. 261/2004, alla luce del quale deve essere letto l’articolo 5, precisa che possono ricorrere circostanze eccezionali, in particolare, in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
Nel caso di specie, per quanto riguarda, la prima delle due condizioni cumulative sopra ricordate, occorre rilevare – secondo la Corte - che un evento come un impatto di un fulmine su un aeromobile, che ha comportato ispezioni obbligatorie di sicurezza su quest’ultimo, non può essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo per il solo motivo che le condizioni atmosferiche sono inerenti a tale esercizio e che gli aeromobili sono concepiti in modo da poter resistere all’impatto di un fulmine. Nel citato considerando, il legislatore dell’Unione ha incluso nella nozione di circostanze eccezionali le “condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione”, in cui rientra, in particolare, il rischio di folgorazione di un aeromobile.
Inoltre, qualora l’aeromobile colpito dal fulmine debba essere sottoposto a ispezioni di sicurezza, indipendentemente dal fatto che sia stato danneggiato o meno, tali ispezioni, che trovano la loro origine esclusiva nell’impatto di fulmini, non possono essere considerate intrinsecamente legate al sistema di funzionamento dell’apparecchio, anche se tale sistema è progettato per resistere a un fulmine.
Pertanto, nel caso di specie, è soddisfatta la prima delle due condizioni cumulative.
Per quanto riguarda, poi, la seconda condizione, secondo la Corte, l’impatto di un fulmine su un aeromobile, che abbia comportato ispezioni obbligatorie di sicurezza di quest’ultimo, deve essere considerato come un evento che trova la sua origine in un fatto naturale che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo in questione.
Da qui la conclusione riportata in apertura.
Qui il testo integrale della pronuncia.