Il 14 luglio 2025 è stato firmato il testo coordinato del ccnl per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie.
La firma costituiva un “passaggio tecnico”, ma importante per rendere operative tutte le novità previste dall’accordo di rinnovo del 23 novembre 2023, in vigore fino al 31 marzo 2026.
Ci sono novità in tema di orario dei lavoratori part – time. Il nuovo contratto collettivo aveva portato, per i lavoratori a tempo pieno, l’orario settimanale da 37 ore e 30 minuti a 37 ore, ossia mezz’ora in meno per settimana a partire dal giorno 1° luglio 2024. Per i lavoratori part-time, la riduzione verrà riconosciuta, dal 1° gennaio 2026, con un aumento dello stipendio, cioè con un ricalcolo, su base individuale, del trattamento economico (paga oraria) spettante per l’orario pattuito ridotto; durante il periodo transitorio, erano stati riconosciuti permessi retribuiti proporzionali alla mancata riduzione di orario. Per quanto riguarda il lavoro straordinario, verrà modificata, sempre dal 1° gennaio 2026, la paga oraria, con la seguente formula: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,4 (e non più 7,5).
È stato altresì firmato l’accordo di rinnovo del ccnl per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie del 3 luglio 2015.
Il trattamento economico medio annuale della/del dirigente passa, dal 1° agosto 2025, ad € 80.000,00 (da € 65.327,99) e, dal 1° gennaio 2026, ad € 85.000,00.
Viene aumentata la durata massima dell’aspettativa in caso di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, innalzata a 24 mesi.
Novità anche in tema di maternità; durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e allattamento, alla dirigente spetterà il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, anche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio).