La prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 5656 del 12 marzo 2026, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite del quesito relativo alla possibilità di estendere, in via interpretativa, ai figli nati da gestazione per altri il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli nati da consanguinei, al fine di superare le criticità che il modello adottivo porta con sé, consistenti in particolare nell’impossibilità per il figlio di richiedere o rimuovere lo status.
Secondo la Corte, la decisione n. 494/2002 della Corte Costituzionale ha offerto all’interprete un modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis ancorato alla verifica giudiziale dell’interesse del minore, al caso concreto e non in via generale e astratta, anche quando la nascita derivi da una pratica generativa penalmente vietata.
Il Collegio ha ritenuto meritevole indagare se questo modello di riconoscimento dello status garantisca l’ineludibile bilanciamento che la contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale impone e possa, al contempo, assicurare al figlio la tutela del proprio diritto alla bigenitorialità, all’identità, ad uno sviluppo della personalità coerenti con le relazioni primarie che ha stabilito e con la relazione fondante il progetto di genitorialità che ha determinato la sua nascita, tenuto conto della consolidata relazione genitoriale del minore con entrambi i ricorrenti.