La manifestazione di opinioni e l'esercizio del diritto di critica, anche nell'ambito dell'attività sindacale, devono rispettare i criteri di continenza formale e sostanziale. La continenza formale riguarda i modi di espressione, che non devono essere offensivi, mentre la continenza sostanziale impone che i fatti narrati, anche se non corrispondenti a verità assoluta, siano soggettivamente desumibili e fondati su parametri di razionalità sufficiente, senza trasmodare in illazioni denigratorie prive di riscontro.
Questo è quanto ha ribadito la Cassazione (ord., 9 febbraio 2026, n. 2844).
Il giudizio di fatto sulla compatibilità di una determinata espressione con i limiti di continenza formale o sostanziale o con il canone di pertinenza – si legge nella pronuncia - non è suscettibile di censura in sede di legittimità, mentre è certamente consentito alla Corte di esaminare il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto attraverso la verifica del rispetto, da parte dei giudici di appello, dei criteri in forza dei quali il diritto di critica possa dirsi legittimamente esercitato.
Con specifico riferimento alla continenza sostanziale, questa va individuata “considerando che i "fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma corrispondente ad un prudente apprezzamento soggettivo di chi dichiara gli stessi come veri, per cui viene in rilievo l'atteggiamento anche colposo del lavoratore", con osservanza che "attenua la sua cogenza nel caso in cui la critica si sostanzi propriamente in una espressione di opinione, che per la sua natura meramente soggettiva ha carattere congetturale e non si presta ad una valutazione in termini di alternativa vero/falso: mentre l'esistenza di un fatto può essere oggetto di prova, l'espressione di una opinione non può esserlo perché non si può dimostrare la verità di un giudizio che implichi opzioni di valore”. Ne consegue che il limite è violato se si attribuiscano “qualità apertamente disonorevoli... ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi”.
In sostanza – ha precisato la Cassazione - il discrimine non consiste nella veridicità assoluta dell'informazione trasmessa, “quanto nella veridicità putativa di essa”. In altre parole, è legittimo ciò che si inserisce in un contesto di “manifestazione del pensiero che sia ragionata e non puramente offensiva”.
Tali limiti generali sono comuni al comportamento al quale è tenuto il lavoratore (Cass. 6 giugno 2018, n. 14527), così come il sindacalista (già Cass. 5 settembre 2024, n. 23850, ne avevamo parlato in Il diritto di critica sindacale: quali limiti?).
Nel concetto di libertà sindacale, protetta dall'art. 39 della Costituzione – prosegue la Corte - è insita una libertà ampia che spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella di scegliere le modalità della propria azione (Cass. 11 aprile 2025, n. 9526), ivi compreso il diritto di critica. L'espressione di giudizi critici che vadano anche al di là dello stretto ambito lavoristico è certamente attività sindacale, quale conseguenza dell'ammissibilità di un estendersi di essa anche al piano politico, ovverosia concernente l'assetto democratico della società. Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato – appunto - i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale e nel principio di pertinenza, sottolineando altresì l’indispensabilità del fatto che le condotte del sindacalista si calibrino sulla necessità di salvaguardare l'onorabilità altrui, finendosi altrimenti per esorbitare dal limite di un esercizio legittimo dei corrispondenti diritti di ciascuna categoria.
Da qui il principio secondo cui “La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano "politico" delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l'esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza”.
In argomento si veda anche L’esercizio del diritto di critica, se rispettoso di determinati parametri, non configura una fattispecie di insubordinazione e rende pertanto insussistente il fatto contestato.