Critica politica tra verità e continenza verbale

Camilla Maranzano
13 Gennaio 2026

Con l’ordinanza del 6 gennaio 2026, n. 282 la Cassazione torna ad occuparsi dell’esimente del diritto di critica politica e del valore probatorio della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile per il risarcimento dei danni patiti dal denunciante.

1. - I fatti di causa

A.A. aveva convenuto in giudizio il Comune di Cercola ed il Sindaco B.B. davanti al Tribunale di Nola al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della pubblicazione, sul sito internet

istituzionale del Comune, di una lettera di contenuto diffamante della sua persona (all'interno della lettera in contestazione, era stato affermato che “A.A. anche grazie alle sue assunzioni clientelari ha ridotto prossima al fallimento la C.C. stessa, che sull'orlo della bancarotta adesso pretende aumenti tariffari dagli utenti, per rimanere in attivo”).

La domanda attorea, accolta in primo grado, veniva rigettata dalla Corte d’appello di Napoli, avendo il giudice di secondo grado ritenuto che il diritto di critica fosse stato legittimamente esercitato per il fatto che lo scritto si inseriva in una diatriba di carattere politico.

Inoltre, nel caso di specie la sentenza penale di assoluzione del Sindaco B.B. intervenuta per i medesimi fatti costituiva una fonte di prova che il giudice civile era tenuto ad esaminare e dalla quale poteva trarre elementi di giudizio. La Corte d’appello a tal proposito osservava come nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso proprio che il complesso dello scritto ritenuto offensivo dal denunciante rientrava, in realtà, nell'aspra critica politica.

A.A. impugnava la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione.

2. - L’ordinanza della Corte di Cassazione

In particolare, con il quarto motivo di ricorso, A.A. aveva denunciato l'erroneo utilizzo della sentenza penale da parte del giudice di secondo grado che aveva tratto la propria convinzione circa l’avvenuto esercizio da parte di B.B. di un diritto di critica politica solo perché ciò era quanto affermato dal giudice penale.

Secondo il ricorrente anche la sentenza penale, al pari delle altre prove atipiche, deve essere oggetto dell’apprezzamento critico del giudice civile e non può costituire di per sé fonte di prova.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il predetto motivo di ricorso, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile in quel contesto processuale.

Ove la predetta condizione non ricorra, come nel caso di specie, le sentenze pronunciate in un precedente processo penale, nonché le prove ivi assunte sono invece liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche.

In relazione a queste prove, dice la Cassazione, vale il generale principio secondo cui la valutazione

delle risultanze istruttorie, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più

idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il

quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza

essere tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati

dalle parti.

Concludendo, la Corte di Cassazione ha affermato che “la sentenza penale già pronunciata nei confronti dell'asserito responsabile del danno non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, neppure in termini di "fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare" in ogni caso, come erroneamente ritenuto all' interno della decisione impugnata (pag. 6), in quanto compete al giudice civile, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di libero apprezzamento, scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti ed eventualmente procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche”.

Con il quinto motivo di ricorso A.A. ha impugnato la sentenza impugnata ritenendo che la Corte distrettuale avesse “omesso di effettuare un doveroso bilanciamento tra diritto alla critica politica e lesione dell'onorabilità personale, trascurando di motivare sulle ragioni per le quali il diritto di critica politica non avrebbe sconfinato nell'ingiustificata lesione dell'onore e della reputazione del A.A.”.

Per il ricorrentela critica politica non era stata esercitata nel rispetto della continenza verbale e della verità dei fatti.

Nell’accogliere anche il quinto motivo di ricorso la Cassazione ha affermato che “l'esercizio del diritto di critica, quand’anche di carattere politico, non giustifica qualsiasi affermazione dispregiativa che costituisca un’offesa gratuita, come tale priva della finalità di pubblico interesse, e trasmodi nell’uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale”.

Il legittimo esercizio del diritto di critica, anche in ambito politico, ha affermato la Cassazione nell’ordinanza in commento, deve essere sempre condizionato dal limite della continenza, “intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse … e non può mai travalicare nell'attacco personale o nella pura contumelia e nella lesione del diritto altrui all'integrità morale”. Di ciò avrebbe dovuto tenere conto la Corte d’appello che avrebbe dovuto verificare se fosse stato o meno superato il limite della continenza.

La Cassazione ha poi chiarito che “un conto è l'esposizione di fatti (ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche, nonché di altri fatti la cui fonte di apprendimento, sebbene non svelata, sia comunque ricostruibile) sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche, in quanto in una simile ipotesi la critica politica non è soggetta ad alcun vincolo di obiettività (Cass. 5005/2017), un altro è fondare la critica politica sull’attribuzione di una precisa condotta di carattere criminoso e tutta da verificare, perché il contesto politico in cui la critica è pronunciata non modifica i limiti a cui la stessa deve di per sé sottostare. In quest'ultimo caso, l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa qualora, oltre al rispetto dei limiti della continenza verbale e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica, sussista anche la condizione della verità oggettiva, anche soltanto putativa, dei fatti attribuiti alla persona offesa, requisito che richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato (Cass. 21651/2023)”.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte distrettuale, che dovrà attenersi ai principi sopra illustrati.

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