Contratti a termine: prorogata al 31 dicembre 2026 la possibilità per le parti di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi

La legge di conversione del Decreto Economia (d.l. 95/2025) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, al comma 6-bis dell’art. 14, ha previsto la modifica del testo dell’art. 19, co. 1, lett. b del d.lgs. n. 81/2015, in relazione ai contratti a termine per esigenze individuate dalle parti nelle ipotesi di assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi. Ecco il nuovo testo:

“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.”

Dunque, fino al dicembre 2026, nel caso in cui i contratti collettivi non prevedano nulla al riguardo, le parti potranno stipulare un contratto a tempo determinato con una durata superiore a dodici mesi (ma inferiore ai ventiquattro mesi) individuando una causale per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

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Maria Santina Panarella
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