Responsabilità della banca per l’illecito del consulente finanziario: quando sussiste il nesso di occasionalità necessaria?

Stefano Guadagno
19 Novembre 2025

La Banca è responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. per i danni conseguenti all’appropriazione indebita di somme dei clienti da parte del consulente finanziario, sussistendo il nesso di occasionalità necessaria in ragione dell’affidamento ingenerato nel cliente circa la riferibilità alla banca dell’attività del consulente, a prescindere da modalità anomale di consegna della provvista.

Questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 29026 del 3 novembre 2025.

La vicenda processuale

Un consulente finanziario, impiegato presso un noto istituto di credito, si era fatto consegnare da un cliente una ingente somma di denaro, a mezzo di bonifici e assegni bancari, per l’acquisto di strumenti finanziari, distraendo poi il denaro ricevuto dalla destinazione pattuita, ed appropriandosene indebitamente.

Il cliente ha agito, nei confronti del consulente e dell’istituto di credito, per il risarcimento del danno conseguente alla condotta illecita del consulente.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, oltre ad accertare l’illecito commesso dal consulente finanziario, ha dichiarato la responsabilità dell’istituto di credito, desumendo il nesso di occasionalità necessaria dalla qualifica di consulente finanziario della banca in capo all’autore dell’illecito, e dalla stipulazione, per il tramite dello stesso consulente, di contratti di intermediazione recanti l’intestazione della banca in questione, nonché dall'appropriazione da parte del consulente delle somme consegnate per la gestione del portafoglio di investimento (perpetrata attraverso la presentazione di falsi rendiconti identici a quelli veri provenienti dalla banca).

Ha ricorso per cassazione la banca imputando alla sentenza di appello una violazione di legge laddove ha ritenuto sussistere il nesso di occasionalità senza valutare che le appropriazioni indebite da parte del consulente finanziario riguardavano sei disposizioni di bonifici bancari impartite online dal cliente e quattro assegni bancari emessi dallo stesso cliente in favore del consulente finanziario, in contrasto con la prassi operativa della banca.

Il nesso di occasionalità necessaria nell’illecito del consulente finanziario

L’ordinanza in commento dà seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni; un'occasionalità che sussiste per l'affidamento che il cliente ripone nel rapporto che la banca ha instaurato con il proprio collaboratore (dipendente o autonomo che sia) e che non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente” (cfr. Cass., Ord. n. 31453 del 25 ottobre 2022). Tale nesso viene meno “solo quando il cliente possa chiaramente percepire che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisce per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato è consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte del promotore o presta consapevole acquiescenza all'irregolare agire dello stesso” (Cass., Ord. n. 857 del 17 gennaio 2020).

Sotto quest’ultimo aspetto, la Corte territoriale aveva esaminato le modalità di formazione della provvista (bonifici e assegni emessi dal cliente) ritenendo le stesse non idonee a interrompere il nesso di occasionalità necessaria. Infatti, quest’ultimo è ravvisabile nella circostanza che il consulente aveva ingenerato nel cliente un legittimo affidamento circa lo svolgimento dell’attività per conto della banca (presentandosi come consulente finanziario della banca e sottoponendo modulistica recante l’intestazione del medesimo istituto di credito), inducendolo a confidare nella utilizzazione delle somme al fine dell’investimento.

Sul tema, vedi anche:

Danni arrecati dal consulente finanziario alla clientela: sussiste (quasi) sempre la responsabilità solidale dell’intermediario finanziario

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