Classificazione e tutele nel lavoro per le piattaforme digitali: le indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 18 aprile 2025, ha fornito alcune indicazioni, sulla base della legislazione vigente, al fine di svolgere una ricognizione puntuale delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore delle piattaforme digitali. Nella nota si sottolinea, in particolare, la necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro, nella consapevolezza della insufficienza dei tentativi di esclusiva riconduzione forzosa al rapporto di lavoro subordinato.

Come ricorda la circolare (qui il testo integrale), la prestazione resa dai lavoratori per il tramite delle piattaforme digitali può essere organizzata, così come ogni altra attività lavorativa, con modalità anche significativamente differenti. La stessa categoria dei lavoratori che rendono tale attività non si esaurisce esclusivamente con coloro che provvedono alla consegna di beni per conto altrui, sebbene quella dei ciclofattorini (o riders) rappresenti oggettivamente la modalità con la maggiore diffusione.

Il Ministero ha richiamato il quadro normativo, citando, ovviamente, la disciplina interna (art. 2 e Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015), alla quale si è aggiunta la recente Direttiva (UE) 2024/2831, relativa al lavoro mediante piattaforme digitali, adottata il 24 ottobre 2024 dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea e che tutti gli Stati membri dovranno recepire entro il 2 dicembre 2026 (per un approfondimento si veda Pubblicata la direttiva per lavoratori e piattaforme digitali).

Nelle more del recepimento di tale Direttiva, la nota tenta di fornire una ricostruzione delle connotazioni dei rapporti di lavoro nell’ambito delle piattaforme digitali.

Premettendo che anche l’attività prestata dai ciclofattorini può atteggiarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo sia come rapporto di lavoro subordinato, il Ministero ha richiamato l’art. 2 co. 1 del d.lgs. 81/2015 sopra citato nella parte in cui è stata introdotta la previsione per le collaborazioni etero- organizzate.

È stata poi ricordata la possibilità di qualificare il rapporto quale lavoro autonomo (laddove siano assenti determinati poteri di controllo, di direzione e sanzionatori, e della reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico) o come rapporto di lavoro subordinato (in presenza degli elementi sottesi alla disciplina racchiusa nell’art. 2094 c.c. come interpretati dalla ormai consolidata giurisprudenza).

Secondo la nota, poi, a prescindere dalla classificazione del lavoro dei ciclofattorini come subordinato, autonomo o etero-organizzato, dalla Direttiva UE 2024/2831 deriverebbero indicazioni in merito, tra l’altro, alla gestione algoritmica dei rapporti di lavoro. In particolare, tale Direttiva:

  • prevede l’obbligo per le piattaforme di lavoro digitali di informare i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori nonché, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati per monitorare, supervisionare o valutare l’esecuzione del lavoro, nonché per prendere o sostenere decisioni che incidano sulle condizioni di lavoro;
  • prevede una supervisione umana ed una valutazione periodica, almeno biennale, con la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori, dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
  • esplicita il diritto dei lavoratori di ottenere, senza ritardo, una spiegazione in merito alle decisioni prese o sostenute da un sistema decisionale automatizzato, incluse quelle di limitare, sospendere o risolvere il rapporto contrattuale o chiudere l’account del lavoratore, decisioni queste che devono essere prese necessariamente da un essere umano; in particolare, ai lavoratori delle piattaforme digitali deve essere garantita la possibilità di rivolgersi ad una persona di contatto designata dalla piattaforma per discutere e chiarire i fatti, le circostanze o i motivi di tale decisione;
  • dispone che le piattaforme di lavoro digitale informino e consultino in via prioritaria i rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, i lavoratori stessi, anche sulle decisioni che possono comportare l’introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo.
Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram