Secondo la CEDU l’Italia, nel prevedere la retroattività della l. 183/2010, ha violato l’art. 6 della Convenzione.
La decisione della Prima Sezione della Corte nel Caso Barbieri ed altri contro l’Italia (in calce il testo integrale in lingua inglese) è stata resa il 23 ottobre 2025.
Le domande riguardavano l’applicazione retroattiva dell’artt. 32 l. 183/2010 ai procedimenti pendenti. I lavoratori ricorrenti, che erano stati impiegati sulla base di uno o più contratti a termine, avevano chiesto la conversione ex tunc dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Applicando la legislazione in quel momento in vigore, i giudici nazionali avevano convertito i contratti in rapporti a tempo indeterminato ed avevano riconosciuto un risarcimento corrispondente alle retribuzioni maturate da ciascun lavoratore nel periodo decorrente dalla mora credendi fino alla reintegra. Mentre erano pendenti i diversi procedimenti, l'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010 ha introdotto un nuovo metodo di calcolo di tale indennità, prevedendo la corresponsione di una somma forfettaria che variava tra 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto[1].
I ricorrenti avevano lamentato, in particolare, che l’interferenza causata dall’applicazione retroattiva della l. 183/2010 ai procedimenti pendenti avesse violato il loro diritto ad un equo processo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione.
La Corte ha reputato ammissibile e fondata la censura.
Richiamati i principi generali elaborati dalla stessa Corte in relazione all’emanazione di una normativa retroattiva, la Corte non ha condivo gli assunti del Governo italiano che, per giustificare tale retroattività, aveva richiamato l’obiettivo della nuova legge individuato nella certezza del diritto nonché la (nota) sentenza n. 302/2011 della Corte Costituzionale.
La Corte Europea ha sottolineato che la nuova legislazione aveva avuto effettivamente un impatto significativo sull’esito delle controversie, modificando il metodo per il calcolo del risarcimento e comportando una sostanziale riduzione delle somme assegnate ai ricorrenti.
Secondo la Corte, anche accettando che l’intervento legislativo fosse necessario per eliminare incoerenza negli importi del risarcimento e nel metodo di calcolo, il governo non ha dimostrato che vi fosse necessità di applicare tale legislazione in maniera retroattiva. Pertanto, mentre l’obiettivo della legge, se applicata per il futuro, potrebbe essere stato legittimo, la Corte “non è convinta che siano state dimostrate ragioni sufficientemente convincenti per rendere immediatamente e retroattivamente applicabile ai procedimenti pendenti”.
Di conseguenza, vi sarebbe stata una violazione dell’art. 6 della Convenzione.
L’Italia è stata così condannata a pagare gli importi indicati per ciascun lavoratore a titolo di danno patrimoniale.
[1] Questo il testo dei commi 5 e 6 citati, poi abrogati dal d.lgs. 81/2015: “5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”.