Quale valutazione deve svolgere il giudice per escludere (od accertare) la sussistenza di un’illecita interposizione di manodopera?

In tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 29, primo comma, del D. Lgs. n. 276 del 2003, presuppone – specie nell'ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera – la verifica dell'affidamento all'appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d'impresa, con la conseguenza che “non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (v., sul punto, Cass. n. 18945 del 2025)”.

Con l’ordinanza del 6 ottobre 2026, n. 26315, la Corte di Cassazione ha così confermato che, ai fini della sussistenza di un appalto genuino, rilevano le modalità concrete di svolgimento del rapporto.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva accertato, compiendo una valutazione insindacabile in sede di legittimità, che la cooperativa alla quale era stato affidato il servizio non gestiva i propri dipendenti. Ed era proprio l'assenza di un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro dei dipendenti che aveva condotto la Corte a confermare la statuizione del primo Giudice in merito alla possibilità di ravvisare, nella fattispecie concreta, una ipotesi di illecita interposizione di manodopera.

In materia si veda anche Appalto di manodopera genuino: tra prova del contenuto del contratto e esercizio del potere direttivo.

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Maria Santina Panarella
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